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La cooperativa sociale, che non ha scopo di lucro e di speculazione privata, svolge la propria attivita' mutualistica prevalente in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale piu' avanti indicato, ed a tal fine potra' operare anche nei confronti dei terzi. Resta precisato che, con riferimento ai rapporti mutualistici, la societa' e' e sara' obbligata al rispetto del principio di parita' di trattamento tra i soci. La cooperativa ha lo scopo di perseguire, nel rispetto del principio della parita' di trattamento, ai sensi dell art. 1 lettera b della legge 8 novembre 1991 n. 381, l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attivita' di cui in appresso finalizzate all inserimento lavorativo delle persone svantaggiate cosi' come individuate e definite dall art. 4 della citata legge n. 381/1991, dall art. 10 comma 2 lettera a e dall art. 2 lettere f e g del regolamento comunitario del 5 dicembre 2002 n. 2204/2002. La cooperativa sociale, volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali di tipo b, intende: - impegnarsi per la concretizzazione di una realta' mondiale dove siano rispettati i diritti, le liberta' fondamentali, senza divisione di razza, sesso, lingua, religione e contribuendo alla realizzazione di un dialogo interculturale; - sviluppare la spirito di solidarieta' e la partecipazione democratica dei soci e assicurare una idonea informazione sull attivita' sociale; - diffondere e rafforzare il modello cooperativo nonche' i principi di mutualita' e solidarieta' cooperativa; - riconoscere il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana. La cooperativa si impegna ad offrire opportunita' di lavoro ai propri soci nonche' alle persone svantaggiate e a perseguire le migliori condizioni di lavoro, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualita' del lavoro, e a incentivarne la formazione professionale e la formazione politico-culturale in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della cooperativa stessa; - perseguire azioni sociali ed economiche contro qualsiasi forma di sfruttamento secondo i principi della non violenza; - promuovere e realizzare forme di solidarieta' anche nei confronti dei paesi in via di sviluppo, autonomamente o in coordinamento con altri enti, gruppi, associazioni, cooperative, che perseguono analoghe finalita'. Conseguentemente l'attivita' della cooperativa e' volta a valorizzare il lavoro dei soci e delle persone svantaggiate nelle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa puo' cooperare anche con terzi. A norma della citata legge n. 142/2001, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonomo o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi. Al fine di realizzare lo scopo sociale di cui si e' teste' detto, la societa' intende svolgere le seguenti attivita': - pulizia di abitazioni e/o grandi uffici di enti pubblici o privati di condomini e negozi; - pulizia straordinarie e speciali, tipo disinfezione disinfestazione, derattizzazione, e sanificazione; - manutenzione di aree verdi; - carico e scarico merci, pallettazione, attivita' di magazzino e stoccaggio; - piccola manutenzione ordinaria e adeguamento impianti di immobili, tinteggiatura di interni; - percorsi di addestramento, formazione e inserimento lavorativo; - collaborazione e ricerca di forme di integrazione e/o coordinamento con altre associazioni, gruppi, istituzione sia pubbliche, che private e di qualsiasi nazionalita', purche' queste perseguano analoghe finalita' che siano in sintonia con lo spirito della cooperativa; - adesione ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici per il raggiungimento degli scopi della cooperativa sociale e per coordinare le attivita' previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche. La societa' al fine di attuare l oggetto sociale e per conseguire il suo scopo e, nei limiti consentiti dalle vigenti norme, potra' svolgere: - l attivita' di studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria, sviluppo di programmi informatici, formazione del personale, informazioni commerciali, nonche' la gestione di immobili ad uso funzionale; - partecipare a gare di appalto; - stipulare convenzioni ai sensi dell art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381; - partecipare in altre societa' e imprese, anche consortili, aventi oggetto e scopo analogo, affine o connesso al proprio e comunque nei limiti dell art. 2361 c. C. , il tutto anche al fine di sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre, nei limiti suddetti, aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni. La cooperativa sociale puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E tassativamente vietata la raccolta di risparmio pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' altresi' compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione degli scopi sociali e compatibilmente con gli scopi mutualistici innanzi indicati e cosi' fra l'altro: - fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la societa', in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, puo': . Assumere partecipazioni o interessenze in altre societa' ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli. La cooperativa potra' porre in essere le attivita' sopra descritte, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare con i limiti di cui alla legge 39/1989, al d. Lgs. 58/1998 ed al d. Lgs. 385/1993 e con esclusione delle attivita' professionali e non riservate a determinate categorie di soggetti.
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