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La societa' agricola cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di perseguire il miglioramento produttivo della terra e il miglioramento e lo sviluppo della produzione agricola e del reddito contadino attraverso il lavoro dei soci. La cooperativa agricola, inoltre, attraverso l'autogestione collettiva dell'impresa, si prefigge anche lo scopo di garantire ai soci l'occupazione alle migliori condizioni qualitative e retributive consentite dall'andamento dell'impresa e dalle condizioni del mercato in cui questa opera. La cooperativa non ha finalita' speculative ed intende far partecipare ai benefici della mutualita' chiunque ne sia interessato e ne abbia i requisiti. Per il perseguimento del proprio scopo sociale la cooperativa provvede: a) alla conduzione di terreni agricoli, in proprieta', in affitto, uso, comodato, conferimento o qualunque ulteriore o diversa modalita', per la coltivazione di qualsivoglia prodotto agricolo; b) a perseguire,anche utilizzando i benefici previsti dalle leggi vigenti,il miglioramento produttivo dei terreni, provvedendo al perfezionamento dei processi colturali, all'attuazione di lavori di bonifica, di trasformazione fondiaria e sistemazione di terreni, di lavori stradali o comunque richiedenti movimenti di terreno e in genere lavori di qualsiasi tipo, costruzione o sistemazione delle abitazioni e dei fabbricati rurali, di strade interpoderali, di linee elettriche e impianti irrigui; c) alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli coltivati nonche' di quelli di terzi nei limiti di legge, di cui all'art. 2513 c. C. ; d) ad acquistare o a prendere in affitto macchine agricole e attrezzi rurali di ogni genere e tipo ed ogni altro bene necessario per lo svolgimento dell'attivita'; e) a stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci,istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento,per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata ai soli fini del conseguimento dell'apporto sociale; f) a costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; g) a promuovere e concludere accordi con enti pubblici e privati per ottenere anche a favore dei soci ogni tipo di assistenza previsto dalle leggi in vigore, con particolare riguardo all'assistenza e alle agevolazioni finanziarie e creditizie; h) a concedere avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi forma, anche per facilitare l'ottenimento del credito ai soci. I) ad assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in societa' ed enti, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie alla attivita' sociale. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quella sopra indicata,nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,mobiliare,industriale o finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per lo svolgimento delle attivita' indicate, e' consentita l'attivita' con terzi non soci. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.
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