Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3) la societa' ha per oggetto l'esercizio esclusivo in forma associata delle attivita' agricole previste dall'art. 2135 del codice civile e dalle leggi speciali - con particolare riferimento al d. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 - e delle attivita' connesse, compresa l'attivita' agrituristica e/o florovivaistica, svolte su fondi di proprieta', oppure assunti in affitto, in comodato e in compartecipazione stagionale o conferite in godimento da parte dei soci ai sensi dell'art. 2254, secondo comma del codice civile. Art. 4) la societa' potra' eseguire, con il consenso di tutti i soci, sui fondi assunti in locazione, comodato o conferiti in godimento, nuove piantagioni, impianti e costruzioni mobili ed immobili e tutte le opere agrarie necessarie all'esercizio della attivita'. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle piantagioni, degli impianti e delle costruzioni utilizzate compete alla societa', salvo diverso accordo risultante da atto scritto. In caso di scioglimento della societa' o del vincolo sociale in capo ad un socio, il socio rinunciatario uscente nulla avra' a pretendere dalla societa' stessa per le piantagioni e le opere eseguite sul fondo. Art. 5) i frutti e gli altri prodotti ricavati dalla coltivazione di fondi, dall'allevamento del bestiame e dalle altre attivita' comuni saranno nella piena disponibilita' della societa' che provvedera' a venderli ovvero a conferirli ad organismi associativi per la lavorazione, trasformazione e vendita.
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