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Art. 5 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ortofrutticoli, cerealicoli, protoleaginosi e riso e dei loro eventuali sottoprodotti conferiti prevalentemente dai soci; b) promuovere il miglioramento qualitativo della produzione agricola conseguibile attraverso il perfezionamento della tecnica di coltivazione, la scelta della varieta', o la fornitura delle sementi o materiali vivaistici ai soci, nonche' la sperimentazione di varieta' nuove, il miglioramento genetico di quelle esistenti come pure, nelle zone vocate del nostro appennino, la produzione di tuberi seme esenti da virus e delle produzioni biologiche; c) assistere i soci in tutto cio' che puo' concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via prevalente agli stessi di beni e servizi utili o necessari all'attivita' compresa la fornitura di concimi, antiparassitari, sementi piante e altri beni di consumo; d) concedere o ricevere mandati di agenzia, rappresentanza, commissione, distribuzione e diffusione dei prodotti oggetto dell'attivita' principale; e) esercitare ogni altra attivita' di interesse comune o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, ivi compreso l'acquisto, l'affitto e la locazione attiva e passiva di beni mobili ed immobili, compresa la gestione diretta di serre, vivai, impianti e fondi; f) rappresentare i soci e tutelarne gli interessi derivanti dall'attuazione dei regolamenti nazionali e comunitari; g) svolgere a favore dei soci attivita' di assistenza tecnica, economica, amministrativa e finanziaria sempre comunque allo scopo di migliorare le condizioni socio-economiche dei propri soci; non potranno essere svolte le attivita' riservate all'opera di liberi professionisti iscritti nei relativi albi professionali ai sensi della legge n. 1815 del 1939 h) costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative. I) distribuire fra i soci il ricavato delle vendite, dedotte tutte le spese, gli oneri di gestione, gli ammortamenti e deperimenti e accantonamenti di legge, ecc. . . , in proporzione per tutte le specie conferite, quale corrispettivo dei prodotti conferiti in proporzione alla quantita' e qualita' e coi criteri stabiliti dai regolamenti interni; l) partecipare a gare di appalto, bandi di finanziamento pubblici e privati, costituendo e/o aderendo anche, a tal fine, a joint venture, raggruppamenti temporanei e/o reti di imprese. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. Saranno redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci con riferimento alle diverse gestioni in cui si articola l'attivita' sociale, come da elencazione che precede. La cooperativa organizza la propria attivita' economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformita' allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare i propri conferimenti conformemente all'attivita' della cooperativa secondo le opportunita' e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato. Per fronteggiare esigenze di carattere finanziario, e' facolta' del consiglio di amministrazione rinviare ad esercizi successivi il pagamento di una quota non superiore al 3%di quanto dovuto ai soci. La dilazione di pagamento di cui al periodo precedente non sara' produttiva di interessi per il socio. In via secondaria e non principale per l'attuazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potra', nei limiti previsti dalla vigente legislazione: 1) acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie - compreso il rilascio a favore dei soci ed enti di garanzie fidejussorie; 2) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; e dovra' inoltre: 3) mantenere presso il magazzino frigorifero di budrio adeguata disponibilita' di spazio per il conferimento, la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti frutticoli dei soci. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa potra' partecipare e/o aderire ad altri organismi ed enti in genere pubblici o privati, cooperative, consorzi, societa' anche di capitale, le quali abbiano finalita' che possano concorrere, direttamente e/o indirettamente e/o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari. La cooperativa, con deliberazione del consiglio di amministrazione, potra' altresi' aderire a gruppi cooperativi paritetici costituiti o da costituirsi ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile. Con espresso riferimento ed ai fini del conseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 4, la cooperativa, tramite la sezione op patate, svolgera' le seguenti attivita': i) trasformazione comune; ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune; iv) organizzazione comune del controllo di qualita'; v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione; vii) appalti comuni dei mezzi di produzione; viii) qualunque altra attivita' comune di servizi che persegua uno degli obiettivi precedentemente elencati, di cui all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) reg ue 1308/2013 e s. M. I. . La cooperativa inoltre, attraverso la sua sezione o. P. Patate provvede a: 1) adottare, con efficacia vincolante per i propri soci aderenti alla sezione medesima, uno o piu' regolamenti interni, aventi ad oggetto norme comuni di produzione e di immissione sul mercato. Nonche' norme di conoscenza e di controllo della produzione, definendo in particolare: a) le modalita' di controllo diretto di tutta la produzione dei soci aderenti alla sezione op patate; b) le modalita' di gestione centralizzata dei soci della sezione op patate, diretti ed indiretti, e la garanzia di un livello qualitativo dei prodotti elevato e costante; c) norme che garantiscano alla sezione op patate la possibilita' di controllare la produzione dei soci aderenti alla sezione op patate sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione; d) le sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle e le modalita' di comunicazione nel caso di inadempienza dei soci della sezione op patate alle norme stabilite da tale sezione. In particolare il socio inadempiente agli obblighi stabiliti dallo statuto, ovvero dagli atti deliberati dalla sezione o. P patate tramite gli organi della medesima investiti della relativa competenza decisionale nelle materie ad essi riservate, sara' passibile di sanzioni, che tenuto conto della gravita' dall'inadempimento verranno deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo della sezione op patate, nelle seguenti graduazioni, sulla base di quanto previsto dall'apposito regolamento interno approvato dalla assemblea dei soci della sezione stessa: 1) diffida, 2) sanzione pecuniaria, 3) sospensione per un periodo determinato dai benefici derivanti dalla partecipazione alla sezione op patate, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali, 4) esclusione del socio; 2) effettuare l'immissione sul mercato del prodotto dei produttori aderenti alla sezione op-patate destinato alla commercializzazione secondo le modalita' e condizioni fissate dalle norme comunitarie e nazionali; 3) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori aderenti alla sezione op-patate, di tecniche colturali che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione; 4) rappresentare i produttori aderenti per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attivita', nonche' nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi, o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di adesione alla sezione o. P inoltre essa avra' cura di: 5) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari; 6) stipulare convenzioni e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; 7) garantire la raccolta, il ritiro, la cernita, il magazzinaggio, il condizionamento, la lavorazione e il confezionamento ed etichettatura delle produzioni dei soci aderenti alla sezione op patate, anche gestendo direttamente, o tramite organismi promossi dalla societa', collegati o partecipati, ovvero terzi, impianti strumentali destinati a tali attivita'; 8) garantire una trasparente gestione commerciale e finanziaria delle produzioni dei soci aderenti 9) garantire una diretta gestione amministrativa e di contabilita' specifica della sezione op patate, dandone evidenza apposita nella nota integrativa del bilancio d'esercizio; 10) riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore di propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri d'erogazione; 11) affidare, nel rispetto dei regolamenti comunitari, funzioni operative di propria competenza alle organizzazioni, enti, cooperative e consorzi di cooperative associati. 12) valorizzare e tutelare le produzioni pataticole trattate, e in tale quadro promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiederne l'eventuale registrazione e iscrizione negli appositi elenchi previsti dai regolamenti comunitari; 13) al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni pataticole delle aziende agricole aderenti alla sezione pataticola, la societa' potra' predisporre programmi operativi, finanziati da appositi fondi di esercizio costituiti ed alimentati dai contributi dell'op e/o dei soci aderenti a tale sezione e/o di organismi comunitari e nazionali. Con il programma operativo potranno altresi' essere finanziate anche misure destinate alla prevenzione e gestione delle crisi alle condizioni previste dalle relative norme applicative comunitarie e nazionali; 14) qualora la societa' aderisca ad una associazione di organizzazioni di produttori (a. O. P. ) potra' elaborare, presentare ed attuare il programma operativo per il tramite a. O. P. Di appartenenza, ovvero potra' affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle altre organizzazioni di produttori socie della stessa a. O. P; 15) qualora la societa' aderisca ad una a. O. P. Potra' elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per tramite della medesima; 16) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le o. P. Dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo. Le deliberazioni degli organi sociali, che attengono all'attivita' della sezione o. P. Patate, competono ai soli soci aderenti alla stessa e/o ai componenti degli organi sociali espressi dai medesimi. Il presente statuto ed il regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci di tale sezione specificano gli ambiti decisionali, ritenuti propri della sezione op, e le modalita' procedimentali per garantire che tali decisioni siano adottate esclusivamente dai soci aderenti alla medesima, ovvero dagli organi delegati e relativi membri di loro espressione. I soci finanziatori, sovventori e di partecipazione della cooperativa, in quanto soci non produttori, non sono ammessi alla sezione o. P. Patate e, pertanto, come meglio precisato nel proseguo, essi non possono partecipare alle decisioni relative al fondo di esercizio di cui all'art. 31 e nelle materie riservate alla suindicata sezione dalla legge e dal presente statuto. Inoltre, essi non possono beneficiare di eventuali contributi e finanziamenti pubblici conseguenti all'appartenenza alla sezione o. P. Patate, ne' assumere cariche sociali negli organi di tale sezione. In ogni caso, ferma l'applicazione delle disposizioni e formalita' inderogabili del codice civile in materia di deliberazioni degli organi sociali e di adempimenti anche pubblicitari connessi, la cooperativa non ha nessun potere di modificare, approvare e respingere le decisioni riservate alla competenza esclusiva della sua sezione op patate, ovvero agli organi della medesima.
Parole chiavePatfrut Società Cooperativa Agricola appartiene al comparto Ingrosso prodotti di consumo e si occupa di Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo. Il codice 01.63.00 (ATECO) descrive l'attività come: Attività che seguono la raccolta.
Patfrut Società Cooperativa Agricola è anche conosciuta con i nomi: "PATFRUT", "SOCIETA PATFRUT", "COOPERATIVA PATFRUT", "SOCIETA COOPERATIVA PATFRUT" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PATFRUT".
La dimensione aziendale colloca Patfrut Società Cooperativa Agricola nella categoria "grande impresa" (250 o più dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 4.8 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.