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La cooperativa e' retta dai principi della mutualita' e persegue, senza finalita' di lucro, lo scopo sociale dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di socio-sanitari, assistenziali ed educativi secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni, della l. R. F. V. G. 26 ottobre 2006, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle conseguenti disposizioni applicative. Lo scopo mutualistico della cooperativa consiste nel: * favorire l'inserimento lavorativo e la stabilita' occupazionale, in qualita' di soci, delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori in genere, ivi compresi i professionisti nelle materie attinenti l'oggetto sociale, con la gestione, in forma associata, delle attivita' oggetto della stessa; * valorizzare le attitudini professionali dei propri soci ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro da essi conferito possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato; * promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci; * sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalita' mutualistiche senza fini di speculazione privata. La cooperativa potra' sempre svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali e mutualistici la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di svolgere le seguenti attivita': a) servizi di assistenza domiciliare, servizi sociali e socio-sanitari a favore minori, anziani, invalidi fisici psichici e sensoriali, disadattati, alcoolisti ed in generale di tutte le altre persone in stato di disagio sociale temporaneo e permanente come definite dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali; b) gestione di asili nido, scuole materne, scuole di istruzione primaria, giardini per l'infanzia e centri per l'infanzia comunque denominati nonche' l'erogazione di servizi educativi a favore dei minori in genere e dei minori in situazione di disagio in particolare; c) gestione di case famiglia e strutture sociali e di accoglienza similari a favore minori, anziani, invalidi fisici psichici e sensoriali, disadattati, alcoolisti ed in generale di tutte le altre persone in stato di disagio sociale temporaneo e permanente come definite dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali; d) organizzazione di soggiorni estivi, centri vacanze, attivita' ludiche e di animazione comunque finalizzate all'educazione e/o sorveglianza e tutela dei minori nonche' di altre iniziative similari a favore dei minori in genere e dei minori in situazione di disagio in particolare; la cooperativa, in via sussidiaria, si propone altresi' di: a) attuare un servizio di appoggio alle famiglie dei soggetti sopra elencati, favorendo le famiglie stesse nella conoscenza delle problematiche e nella cura del familiare al fine di una migliore integrazione sociale della persona; b) promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione, finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche del disagio, dell'emarginazione sociale e dell'inserimento; c) contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di enti pubblici e privati, analoghe ed affini agli scopi della cooperativa stessa; d) gestire attivita' strumentali all'esercizio delle attivita' precedenti ivi compresi servizi di pulizie, di gestione mense, di manutenzione delle strutture di assistenza operanti nel sociale direttamente od indirettamente gestite dalla cooperativa. La cooperativa potra' inoltre svolgere qualunque altra attivita' che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente indicate nonche' partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati. La cooperativa potra' sempre svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del codice civile. La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e comunque con esclusione di tutte le attivita' riservate previste dal d. Lgs. 58/98, potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potra': a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in societa', cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalita' ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio; b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno; c) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie; d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attivita' richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale; e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attivita' rientranti nell'oggetto sociale principale; f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'articolo 12 della legge 127/71 e successive modificazioni, e con l espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformita' alle vigenti deliberazioni c. I. C. R. , in relazione all'articolo 11 del d. Lgs. 385/93 ed alle altre norme in materia, ai soci potra' essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalita' ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi dello statuto, che avra' valore di proposta contrattuale.
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