Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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L'associazione sportiva: a) ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attivita' motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni eta', condizione sociale e nazionalita', con un attenzione particolare ai lavoratori, alle persone piu' esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie; per la crescita umana e sociale dei propri soci l'associazione puo' promuovere e gestire attivita' culturali, ricreative, educative e formative compresa l'attivita' didattica per l'avvio ed il perfezionamento dell'attivita' sportiva dilettantistica; sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalita'; si impegna a ripsettare ed osservare lo statuto ed il regolamento dell'ente di promozione sportiva e/o delle discipline associate e federazioni sportive nazionali riconosciute dal coni a cui intendera' affiliarsi, e a partecipare al programma di attivita' delle stesse; si impegna ad esercitare con lealta' la sua attivita' osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. B) l'associazione sportiva non ha finalita' di lucro, e' ispirata a principi di democrazia e di pari opportunita' di tutti gli associati ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport; c) l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive di promozione sportiva e/o delle federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal coni a cui intendera' affiliarsi e s'impegna ad accettarne eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle stesse dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. Costituiscono quindi parte integrante dello statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle societa' affiliate.
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