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la cooperativa non ha fine di lucro ed e' retta da scopo mutualistico. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa e' retta e disciplinata con ossequio ai principi mutualistici senza fini di speculazione privata. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri sono previsti in apposito regolamento, predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 cod. Civ. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la societa' e', e sara' obbligata, al rispetto del principio della parita' di trattamento. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile. La societa' puo' operare anche con terzi non soci, alle condizioni stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa. La societa' ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': a) la progettazione, creazione, produzione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione, all'ingrosso e/o al dettaglio, di: calzature di qualsiasi genere, nonche' loro semilavorati ed accessori; articoli di abbigliamento e accessori moda in cuoio e in pelle, articoli di correggiaio, selleria, valigeria e articoli di pelletteria in genere; la lavorazione e commercializzazione, all'ingrosso e/o al dettaglio delle materie prime necessarie per la realizzazione degli articoli innanzi indicati; b) la prestazione di servizi nel settore della produzione di calzature, quali, a mero titolo esemplificativo: la tranciatura di parti che compongono la tomaia, siano esse in pelle, cuoio o materiale sintetico, e delle relative fodere; la cucitura e il montaggio di parti della tomaia; la preparazione, concia e tintura di pelli e cuoio; la produzione di suole e tacchi in cuoio, gomma e altri materiali; c) l'ideazione di nuovi design e nuovi loghi nei settori del calzaturiero, valigeria, pelletteria e selleria; d) il controllo di qualita' presso terzi, nei settori innanzi indicati; e) la prestazione di servizi, volti ad imprese operanti nel settore calzaturiero, di: consulenza, orientamento e assistenza operativa; consulenza in materia di gestione del marketing; consulenza in materia di gestione della produzione; consulenza gestionale ed organizzativa; f) l'assunzione di commissioni, concessioni e mandati di agenzia, con e senza rappresentanza, di aziende operanti nel settore calzaturiero. La cooperativa potra' svolgere altresi' ogni attivita' connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e compiere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria od utile alla realizzazione degli scopi sociali; potra' utilizzare tutti i benefici finanziari, creditizi e contributivi previsti per l'occupazione giovanile e il settore della cooperazione comunitaria, nazionale e regionale;potra' altresi' avvalersi di tutte le agevolazioni di legge, ivi compreso l'accesso alla finanza agevolata. La societa', inoltre, potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, emettere strumenti finanziari, purche' privi di diritti amministrativi e purche' offerti in sottoscrizione a investitori qualificati, nonche' assumere partecipazioni in altre imprese la cui attivita' sia connessa o strumentale rispetto alla propria, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La societa' puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies cod. Civ.
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