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Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto, in forma diretta, in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente riconosciute per conto di enti pubblici o privati: - la realizzazione e gestione di strutture per la prestazione di servizi socio-sanitari, assistenziali e socio-educativi, attinenti al benessere psichico e fisico della persona e al campo della medicina naturale; - la realizzazione e gestione di strutture, nonche' beni mobili e immobili in genere da destinare all'uso di cliniche mediche, poliambulatori, centri medici e sanitari di ogni tipo, laboratori e centri di diagnostica, centri fisioterapici e di riabilitazione fisica e psico-neuro motoria; - l'assistenza anche domiciliare o residenziale in relazione agli anziani, ed a individui in difficolta' fisica, psichica e sociale e o ai minori, e piu' in generale a tutto cio' che concerne al benessere psico-fisico della persona; - l'organizzazione e la gestione di corsi di prevenzione e cura e riabilitazione nel campo sanitario, fisico e psichico nonche' di corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico-professionale, di convegni, seminari, gruppi di studio attinenti l'educazione sanitaria, fisica e psichica e della salute in genere; - l'organizzazione e la gestione di mostre, fiere e musei circa l'attivita' sociale; - la produzione e pubblicazione di articoli, libri, recensioni o materiale didattico in genere; - l'acquisto e vendita di prodotti sanitari, estetici e di cura nonche' l'acquisto e la vendita di ogni altro prodotto connesso all'attivita' sociale; - la costituzione e l'organizzazione di ogni altra attivita' che si ritenga opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali; - acquistare o prendere in affitto e/o locazione o in uso gratuito, aree, fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla cooperativa per le proprie attivita' aziendali e sociali; - promuovere e gestire corsi di formazione di qualsiasi tipo per italiani e stranieri sia utilizzando fondi pubblici che attraverso finanziamenti privati; - promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle "fasce deboli" in genere. La cooperativa potra' svolgere ogni attivita' connessa o affine a quelle sopraelencate. La cooperativa potra' altresi' compiere, non come attivita' prevalente ma esclusivamente per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e societa' a cui la cooperativa aderisce nonche' a favore di altre cooperative, e potra' assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, inoltre potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalita' previsti dalla vigente normativa. La cooperativa non potra' esercitare attivita' finanziaria nei confronti del pubblico e pertanto sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs. 24/2/98 n. 58. La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
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