Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: - migliorare il reddito dei pescatori, promuovendo la stabilita' del mercato e la riduzione dei costi di produzione; - razionalizzare la produzione dei pescatori ai fini dell'adeguamento dell'offerta alle esigenze di mercato anche nel quadro delle norme e delle esigenze comunitarie d'organizzazione dei mercati; - operare a favore dei soci armatori, pescatori e utenti di beni e servizi; - promuovere, organizzare, assistere e valorizzare l'attivita' della pesca e le attivita' aziendali dei soci; - assistere le imprese della pesca e quelle che svolgono attivita' inerenti il settore ittico; la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) fornire ai soci, sia direttamente che indirettamente, i servizi e l'assistenza necessari per la gestione contabile amministrativa, informatica e aziendale; per la promozione di nuove iniziative aziendali e o per lo sviluppo delle attivita'; per la promozione, programmazione ed attuazione di programmi di pesca; b) perfezionare tecnicamente il naviglio, i metodi ed i sistemi di pesca, nonche' le strutture di commercializzazione e di conservazione del pescato anche mediante il ricorso alle provvidenze ed agli stanziamenti finanziari che si rendessero disponibili; c) collocare collettivamente il prodotto di preferenza presso organismi cooperativi e vendere il prodotto stesso per conto dei produttori, anche previa manipolazione e trasformazione, sia nei mercati all'ingrosso, sia ad operatori commerciali ed industriali, sia esportandolo, sia al dettaglio; d) stipulare convenzioni e contratti con aziende, associazioni di produttori, cooperative fra pescatori e loro consorzi, enti pubblici e privati, per ottenere particolari servizi nei vari centri di pesca ed un piu' remunerativo collocamento dei prodotti ittici; e) stipulare convenzioni e contratti con aziende o enti pubblici e privati intese a realizzare le migliori condizioni di fornitura agli associati; f) svolgere attivita' mutualistica di assistenza sociale e tecnica negli interessi degli associati, assistere i soci nelle pratiche legali e tributarie ed in tutti quei rapporti che essi potranno avere in relazione alla loro attivita' con amministrazioni dello stato, regione, provincia, enti pubblici e privati, organismi comunitari; g) la gestione degli immobili, degli impianti, delle strutture, degli automezzi, delle attrezzature e delle macchine, degli uffici e dei locali, dei depositi e o dei punti-vendita, dei siti internet, di proprieta' della cooperativa e di quant'altro necessario per svolgere nel modo piu' razionale quanto previsto ai precedenti punti e, qualora fossero di proprieta' altrui, entro i limiti che impediscano di concretare l'attivita' di amministrazione di altre societa' o enti alle stesse assimilate. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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