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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di lucro o speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, opportunita' e possibilita' di occupazioni lavorative alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. La cooperativa si propone pertanto di svolgere la propria attivita' in via prioritaria mediante le prestazioni dei soci, ricorrendo a prestazioni lavorative occasionali di terzi qualora le stesse siano funzionali al perseguimento degli scopi sociali. Secondo quanto disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, sue successive modifiche ed integrazioni, il socio stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, di collaborazione non occasionale, o in qualsiasi altra forma consentita dalla normativa in materia, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale; tale rapporto e' strumentale al vincolo associativo. La cooperativa puo' aderire ad una o piu' organizzazioni rappresentative della cooperazione a livello nazionale. Spetta all'organo amministrativo effettuarne la scelta. La cooperativa - che si propone di procurare ai propri soci occasioni di lavoro nel rispetto dei generali principi della mutualita' -, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto la costruzione di stampi - in particolare per pressofusione e/o per materie plastiche - nonche' la realizzazione di attrezzature ed utensili e l'esecuzione di lavorazioni meccaniche, elettriche - ivi compresa la realizzazione di quadri elettrici completi e la loro posa in opera - ed idrauliche. Essa potra', inoltre, eseguire opere e lavori di carpenteria metallica nonche' potra' realizzare strutture metalliche e/o loro parti nonche' ossature metalliche per le costruzioni. Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, cosi' come delineato, la cooperativa potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari e/o mobiliari ritenute opportune, anche avvalendosi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dalla legge. La cooperativa, inoltre, in via accessoria a quanto sopra, non svolgendole nei confronti del pubblico ed in via non prevalente, potra' compiere operazioni finanziarie ed assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche simili o complementari alla propria e potra' associarsi ad altre cooperative e/o consorzi per rendere piu' efficace la propria azione, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi, con la precisazione che e' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, con esclusione tassativa delle attivita' per legge riservate. Il tutto, comunque, nel pieno rispetto di qualsivoglia autorizzazione eventualmente richiesta dalla legge e con la categorica esclusione di qualsiasi attivita' professionale riservata agli iscritti ad ordini, albi e/o collegi e/o comunque protetta, restando ovviamente interdetto alla societa' l'esercizio in proprio di qualsivoglia attivita' professionale riservata.
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