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1. La societa' e', nell ambito dei programmi leader promossi dalla u. E. E dalla regione puglia, in sintonia con la strategia e gli obiettivi dei psr puglia e in coerenza e continuita' con qualsivoglia intervento pubblico sia o verra' previsto in futuro dall unione europea, dallo stato italiano, dalla regione puglia e dalla provincia di foggia, ivi compresi i programmi leader e qualsivoglia iniziativa di programmazione prevista da tali enti o che sara' prevista in futuro, il gruppo di azione locale (gal) beneficiario finale dei finanziamenti inerenti le iniziative leader e soggetto responsabile dell attuazione del piano di sviluppo locale (p. S. L. ) e del relativo regolamento attuativo. 2. La societa' ha scopo consortile e non ha fini di lucro. 3. La societa', nell ambito del psl ha, quindi, per oggetto: a) lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione; b) la promozione e la divulgazione del piano sul territorio; c) il supporto tecnico, l istruttoria tecnico-amministrativa, la valutazione ed impegno di spesa degli interventi, sia materiali che immateriali, cosi' come previsti dal p. S. L; d) gli accertamenti di regolare esecuzione degli interventi ed esecuzione dei controlli; e) l erogazione degli incentivi ai beneficiari locali (avvalendosi, per il trasferimento delle disponibilita' ai destinatari delle iniziative selezionate per l attuazione dei programmi leader, di intermediari a cio' abilitati quali gli istituti di credito; agli obblighi di identificazione e registrazione anche del rapporto continuativo conseguente all erogazione di finanziamenti provvederanno gli istituti di credito coinvolti nella procedura; f) il coordinamento di tutte le attivita'; g) il monitoraggio continuo e rendicontazione della spesa; h) la partecipazione attiva all osservatorio europeo; i) la redazione ed eventuali proposte di adeguamento del piano. 4. Inoltre, la societa' consortile: a) elabora e concorre all elaborazione di studi di carattere generale e particolare sull orientamento e formazione professionale, assumendo e favorendo ogni utile ed opportuna iniziativa in materia; b) istituisce, organizza e svolge, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento e di alta formazione per disoccupati, lavoratori autonomi e subordinati e loro familiari; c) promuove e favorisce ogni altra idonea iniziativa per l elevazione della cultura professionale e generale degli stessi; d) svolge compiti di informazione socio-economica e di qualificazione professionale in relazione alle direttive dell unione europea ed alle leggi nazionali e regionali; e) promuove, attua, gestisce e sviluppa programmi ed azioni u. E. Ivi comprese le sovvenzioni globali; f) assiste mediante l erogazione di servizi specialistici le imprese singole o associate, nell attivita' tecnica e di sviluppo aziendale; g) eroga servizi di assistenza ed organizzazione inerenti le attivita' imprenditoriali con riferimento alle: * problematiche della gestione, * problematiche della ricerca e sviluppo, * problematiche della logistica e della distribuzione, * problematiche del marketing e della penetrazione commerciale, * problematiche dell import - export, * problematiche economico - finanziarie, * problematiche dell ufficio, * problematiche dell elaborazione dei dati, * problematiche dell energia; h) eroga servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile al mondo dell imprenditoria, i) si occupa di servizi pubblicitari: campagne di pubblicita' per ogni genere di prodotto; l) promuove ed eventualmente cura l esecuzione di studi e di interventi di pianificazione territoriale e settoriale; m) promuove ed eventualmente cura la progettazione, il coordinamento e l attuazione di progetti di lavori socialmente utili di lavori di pubblica utilita' , di lavoro interinale, telelavoro, etc. ; n) promuove e gestisce la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli locali e/o di prodotti tipici; o) cura la realizzazione e la promozione di marchi di denominazione protetta, i. G. P. , ed attestazioni di specificita' a tutela delle produzioni rurali della daunia; p) esercita l attivita' editoriale con particolare riferimento a questioni e problemi di carattere economico rurale, tecnico, culturale, divulgativo; q) cura la pubblicazione di giornali, riviste, libri, opuscoli e quant altro, con ogni mezzo (stampa, cinematografia, radio, televisione, audiovisivi, cd rom, etc. ), nonche' potra' esercitare l attivita' tipografica; si avvale, per ogni sua attivita', anche di mezzi telematici quali, a solo titolo esemplificativo, internet, collegamenti a mezzo satellite, etc. ; r) si occupa della promozione e gestione dell agriturismo; si occupa dello studio dell ambiente ivi comprese le azioni di tutela dello stesso e della prevenzione dell inquinamento di ogni genere e tipologia; s) promuove lo sviluppo delle imprese artigiane curando: * la commercializzazione delle lavorazione artigianali sia artistiche, tradizionali che innovative; * la programmazione e la gestione di zone pip e centri servizi consortili anche integrate tra loro. 5. La societa' consortile potra' svolgere la propria attivita' sia con personale dipendente sia ricorrendo ad altre forme di collaborazione da deliberarsi in c. D. A. 6. La societa' consortile intende avvalersi delle agevolazioni di cui alle normative vigenti e future, nonche' della normativa specifica a favore dei consorzi e delle societa' consortili anche in merito a quanto attiene allo sgravio ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali, in particolare alla legge n. 240/81 e della legge n. 317/91. 7. Ai fini del raggiungimento dell oggetto sociale, la societa' consortile potra' compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, bancaria e, comunque, qualsiasi atto e svolgere qualsiasi attivita' che direttamente o abbia pertinenza con l oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, l apposizione di avalli e la costituzione di garanzie, anche reali, per obbligazioni o debiti a favore di terzi. 8. La societa' consortile potra' realizzare la propria attivita' in forma diretta ed in collaborazione con amministrazioni pubbliche e potra' acquisire cointeressenze e partecipazioni in imprese, societa', consorzi o societa' consortili, aventi oggetto analogo od affine al proprio. 9. La societa' consortile, in special modo, potra' contrarre mutui anche ipotecari ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento e prestito con istituti di credito a mediotermine, banche, casse di risparmio, sezioni di credito speciale, cassa dd. Pp. , mediocrediti regionali e centrale, societa' e privati, concedendo all uopo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari. 10. La societa' puo' inoltre assumere ogni altra iniziativa di natura economica e rilevanza sociale, atta a sviluppare un servizio adeguato ai bisogni del territorio, nel rispetto della legge e con modalita' mirate alla salvaguardia ecologica dell'ambiente. 11. La societa' puo' assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonche' compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 12. Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' di intermediazione mobiliare; del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; dell articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; del d. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d. M. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attivita' finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attivita' finanziaria; nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali. 13. Alla societa' e' comunque precluso: l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonche' in via prevalente delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2 del d. L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197; ogni attivita' di raccolta del risparmio e di esercizio del credito e finanziaria nei confronti del pubblico come disposto dal d. Lgs. 1. 9. 1993 n. 385 e dalle vigenti disposizioni in materia.
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