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La societa' e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' e non persegue fini di speculazione privata tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Conformemente all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni. La cooperativa si ispira ai principi, quali la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche, che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente ed integrare i propri interventi con le istituzioni pubbliche locali e regionali, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della provincia di brescia e comunque all'interno della regione lombardia, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La societa' ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. La societa' puo' operare anche con terzi non soci. Considerata l'attivita' mutualistica, cosi' come definita precedentemente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attivita': a) di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo a favore di cittadini o comunque di persone in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione; b) di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno in particolare a favore dei soggetti deboli; c) di programmazione e gestione delle attivita' per la prevenzione del disagio in accordo e in appoggio alle strutture pubbliche e private; d) di ricerca, progettazione, formazione, riqualificazione ed aggiornamento nell'ambito delle attivita' socio-sanitarie ed educative; e) di prevenzione e promozione sociale del territorio locale; f) di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo, ricreativo ed informativo per la generalita' dei cittadini ed in particolare per le persone in condizioni di svantaggio; g) di carattere accessorio alle attivita' socio-sanitarie ed educative svolte nelle strutture residenziali, semi-residenziali, educative e assistenziali, centri diurni, nelle scuole pubbliche e/o private, centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali; h) di segretariato sociale per soggetti privati in difficolta' o per enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esistenti; i) di promozione ed organizzazione di conferenze e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione con relativa attivita' di carattere amministrativo e raccolta dati territoriali; l) di finanziamento e sviluppo delle attivita' delle cooperative sociali, definite ai sensi dell'art. 1, comma 1), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni; m) di sviluppo tecnologico ed assistenza nell'impiego delle nuove tecnologie a favore di soggetti in condizione di menomazione psico-fisica; n) di gestione e coordinamento di strutture ed attivita' attinenti gli scopi, quali a mero titolo di esempio centri crisi, di pronta accoglienza, case alloggio, case per ferie, laboratori di apprendistato lavorativo, eccetera; o) attivita' di assistenza e di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi. La cooperativa puo' assumere la domiciliazione di persone ed enti in conformita' con le leggi vigenti. La cooperativa non raccoglie risparmio ne' eroga finanziamenti, ma potra' costituire fondi per la ristrutturazione, il potenziamento aziendale e/o l'ammodernamento aziendale sulla base dei programmi pluriennali finalizzati. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si potra' avvalere di tutte le agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi. Potra' inoltre: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie quelle che svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie alla attivita' sociale; b) dare adesione ad enti ed organismi economici consortili e ad associazioni di rappresentanza e tutela della cooperazione; c) collegarsi con associazioni, fondazioni, ordini professionali, studi professionali, singoli professionisti, consorzi, enti pubblici e persone giuridiche e private in genere. Se il collegamento si formalizza con apposita convenzione tra la cooperativa ed uno dei soggetti elencati, l'aderente assume la qualifica di socio convenzionato. Il tutto nella osservanza di ogni norma di legge in materia. La societa' puo' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento del proprio oggetto, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La societa' puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del disposto dell'art. 2545 septies c. C. .
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