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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata, si ispira ai principi base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce; questi principi sono la mutualita', la solidarieta' sociale, la democraticita', lo spirito comunitario, il legame con il territorio, ed in rapporto ad essi agisce. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa si propone di perseguire gli scopi sociali attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita': 1) la promozione e l'organizzazione di attivita' culturali, assistenziali e ricreative, attraverso convegni, incontri, seminari, conferenze ed altro; 2) l'attivita' di formazione, didattica e d'insegnamento, nei vari settori d'interesse generale, culturale di base o specialistico, con la prevalenza delle tematiche di carattere storico; 3) la realizzazione ed elaborazione di documentazione specialistica, di dispense e materiale didattico, di testi, di opuscoli, libri e manuali, pubblicazioni periodiche fisse o saltuarie nel rispetto della legge sull'editoria; 4) la promozione e sviluppo della diffusione dell'attivita' formativa e culturale nell'ambito storico, attraverso incontri e collaborazioni con enti pubblici, privati, associazioni, enti e consorzi; 5) l'esecuzione dei servizi inerenti all'attivita' agricola rivolti alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse alle precedenti. La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potra' compiere operazioni commerciali, industriali, immobiliari e (in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico) operazioni finanziarie e mobiliari, potra' prestare garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in societa' italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitino dell' iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia. La societa', infine, potra' partecipare ad enti, associazioni, consorzi, societa' che svolgano attivita' collegate al proprio ambito operativo. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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