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La cooperativa si propone di esercitare la propria attivita', secondo principi di mutualita' prevalente, cosi' come definiti dall'art. 2512 del codice civile, ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi, le attivita': - di elettrauto, autoofficina, gommista e lavaggio, autocarrozzeria; - di costruzioni isotermiche, installazione e assistenza di impianti frigoriferi fissi o montati su automezzi; - di installazione e assistenza di impianti di allarme, anche satellitari; - di centro di controllo funzionalita' e revisione autoveicoli; - di commercio al minuto e all'ingrosso, agente con o senza deposito, di autoveicoli, di accessori e ricambi per autoveicoli, gomme, frigoriferi e suoi componenti, impianti di allarme; - gestione di agenzie di pratiche automobilistiche e consulenza, nei limiti previsti dalla legge, per la circolazione dei mezzi di trasporto. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente ad essi, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la cooperativa potra', tra l'altro, a titolo esemplificativo: costituire societa' di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre societa', consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di societa' controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci cooperatori e da dipendenti delle stesse), il tutto nel rispetto del limite di cui all'art. 2361 c. C. ; concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualita' e della solidarieta', acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, a enti, societa' o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; su deliberazione dell'organo d'amministrazione la cooperativa potra' aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi. La societa', sempre per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi strumentalmente ad esso, potra' compiere qualsiasi attivita' mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purche' nei limiti di legge.
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