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La societa' ha per oggetto esclusivo le attivita' previste dall'articolo 2135 del codice civile e di quelle attivita' considerate connesse ai sensi dello stesso articolo e di altre disposizioni di legge. Pertanto la societa' potra' esercitare l'attivita' di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dalla medesima societa' imprenditore agricolo, dirette: - alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali; - alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata; - alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge; - alla produzione ed alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo; - alla produzione ed alla cessione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, provenienti prevalentemente dal fondo oppure ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica; - alla produzione, all'acquisto ed alla trasformazione delle biomasse, dei prodotti agroforestali e/o dei residui organici; - allo sviluppo, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica e/o calorica alimentati da prodotti agroforestali e/o da residui organici che sfruttano il processo di digestione anaerobica; - alla vendita dell'energia elettrica prodotta attraverso la borsa dell'energia e/o attraverso contratti bilaterali ed alla cessione dei certificati verdi di cui all'art. 5 del d. M. 11 novembre 1999; - alla promozione delle coltivazioni delle biomasse e dei prodotti agroforestali ai fini della valorizzazione energetica; - alla creazione di centri di produzione di biocombustibili e di centri raccolta delle biomasse e dei prodotti agroforestali; - all'acquisizione della titolarita' dei terreni utilizzati ai fini della realizzazione delle iniziative sopra indicate attraverso contratti di acquisto, di affitto o comunque atti a perseguire il fine sopra indicato; l'esercizio di ogni attivita' avra' inizio solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni di legge, se richieste. La societa' puo' compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale cosi' tra l'altro: - compiere operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie passive ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta, esclusa ogni forma di mediazione, di beni mobili ed immobili; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa', enti e privati concedendo le opportune garanzie reali e personali; - gestire l'attivita' commerciale attraverso i sistemi della new economy (commercio elettronico). Al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali, e quindi in via meramente strumentale, la societa' infine, potra' - in via non prevalente e senza che tale attivita' sia esercitata nei confronti del pubblico ed esclusa ogni forma di collocamento presso terzi - assumere interessenze e partecipazioni, sia in italia che all'estero, in altre societa' od imprese costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso od affine al proprio, nei limiti dell'art. 2361 del codice civile, e potra', sempre in via non prevalente e strumentale, prestare fidejussioni a garanzia di obbligazioni assunte anche da terzi.
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