La societa', escluso in ogni caso il compimento delle attivita' commerciali indicate nell'articolo 2195 del codice civile, ha per oggetto l'esercizio esclusivo in forma associata delle attivita' agricole e connesse previste dall'art. 2135 del codice civile e dalle leggi speciali, compresa l'attivita' agrituristica, svolte su fondi in proprieta' dei soci e/o assunti in comodato, in compartecipazione stagionale, in affitto e comunque detenuti a qualsiasi altro titolo e forma consentita dalla legge. Ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra' inoltre compiere qualunque operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, ammessa dalla legge, che sia ritenuta pertinente ed utile al raggiungimento degli scopi sopra enunciati. La societa' potra', infine prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, purche' strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.