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Lo scopo della societa', senza finalita' speculative, nel rispetto delle clausole di mutualita' di cui alla normativa vigente e' quello previsto dall'art. 6 dello statuto sociale. La cooperativa si ispira a criteri di mutualita', solidarieta', democrazia, di impegno reciproco tra soci, di equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, puntando alla ricerca e alla creazione di opportunita' lavorative per i propri soci. La cooperativa ha lo scopo di fornire possibilita' occupazionali ai giovani e agli studenti universitari in cerca di prima occupazione, con particolare riguardo alle donne, al fine di sviluppare l'imprenditoria femminile. La cooperativa, tramite dette possibilita' occupazionali, cerchera' di garantire ai soci l'apprendimento e l'esercizio di un lavoro professionale, manuale ed intellettuale che favorisca l'inserimento definitivo nel mondo del lavoro. La cooperativa, percio', potra' operare nei settori suscettibili di creare occasioni di impiego, con particolare riguardo ai seguenti: - ricerche, interventi e indagini nel campo dei beni culturali, degli studi filologici, studi geologici e dell'analisi dei terreni; - schedatura, restauro, valorizzazione e manutenzione dei reperti e delle aree di interesse culturale; - realizzazione di studi territoriali e rilievi topografici; - allestimento e gestione di biblioteche ed emeroteche; - realizzazione di audio-visivi anche su supporto multimediale e sul web; - pubblicazione degli studi realizzati anche mediante l'edizione di bollettini scientifici o riviste; - organizzazione, allestimento e gestione di aree archeologiche, museali ed espositive, e di congressi e convegni nel settore dei beni culturali; - organizzazione e gestione di visite guidate previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. La cooperativa promuovera' l'occupazione anche a "tempo parziale" di soci studenti universitari e post universitari anche al fine di realizzare per realizzare [togliere!] gli obiettivi di autogestione dei servizi universitari previsti dalla legge regionale lazio 7 marzo 1983 n. 14 (norma per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) e successive modifiche ed integrazioni nonche' delle norme di cui alla legge 215/92 e 29/96 e della l. 390/91. La cooperativa puo' esercitare le attivita' sottoposte a licenza o autorizzazione solo dopo eventualmente ottenimento delle necessarie autorizzazioni. La cooperativa potra' inoltre svolgere ogni attivita' affine a quelle sopra elencate e comunque connesse sul piano organizzativo; essa potra' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei lavori e delle opere oggetto delle attivita' sociali, nonche' concorrere a pubblici appalti per la gestione dei suddetti servizi. La cooperativa intende promuovere e gestire corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti strumenti idonei alle rispettive qualifiche professionali nonche' alla formazione cooperativistica anche con il contributo della cee, degli enti pubblici e privati in genere c/o singoli. La cooperativa potra' svolgere attivita' di ricerca scientifica anche precompetitiva, anche con sostegno pubblico finalizzate al miglioramento dei servizi e prodotti offerti dalla capacita' dei soci. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura finanziaria, immobiliare, mobiliare, commerciale strettamente strumentali per la realizzazione dell'oggetto sociale, essa puo' altresi' partecipare a cooperative di secondo grado, consorzi, enti, organismi e societa', senza che cio' divenga attivita' prevalente, ove cio' renda piu' agevole il raggiungimento dell'oggetto sociale purche' senza fine di collocamento e come attivita' meramente strumentali e potra' anche prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali. La cooperativa potra' anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa non appena avra' adottato il programma di sviluppo pluriennale di cui sopra' potra' emettere le azioni di partecipazione cooperativa destinati solo alle persone fisiche, cosi' come regolamentate agli articoli 5 e 6 della citata legge 31/1/92 n. 59. Il tutto nello spirito mutualistico e senza alcuna finalita' di lucro. Essa operera', con l ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarieta' verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per tale motivo la cooperativa potra' aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potra' dare altresi' adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potra' assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e potra' associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell assemblea dei soci.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 90.03.02 corrisponde a: Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.
I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.