Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 2) oggetto sociale 1. La societa' ha per oggetto l organizzazione e predisposizione di strutture, mezzi e strumentazioni necessari per la realizzazione e la gestione di: - ambulatori e poliambulatori per la prestazione di attivita' terapeutica di medicina generale e/o specialistica e in particolare la gestione della struttura immobiliare, degli impianti e delle attrezzature necessarie alla attivita' medesima; case di cura, residenze sanitarie, centri di cura, diagnostica strumentale, cure fisioterapiche, estetica medica, riabilitazione neuro-motoria, dialisi o altro; - servizi di assistenza medica e infermieristica domiciliare, diretta o in convenzione con strutture pubbliche, e in genere tutti i servizi sanitari e assistenziali. La prestazione dei servizi agli operatori sanitari avra' l espresso limite della mera organizzazione in forma societaria dei mezzi strumentali e dei servizi da porre a disposizione di esercenti la professione sanitaria legalmente abilitati, che svolgano detta professione con diretta ed autonoma offerta delle proprie prestazioni intellettuali, e diretta assunzione di responsabilita'. Fra i servizi offerti la societa' potra' organizzare e coordinare l attivita' sia medica che infermieristica svolta dal personale abilitato, fornire supporto di segreteria, contabilita', amministrazione, gestione risorse economiche, servizi di elaborazione dati e comunicazione, anche a scopo divulgativo, attivita' di aggiornamento e formazione, gestione dei rapporti con enti, istituzioni e soggetti esterni. La societa' potra' altresi' addebitare le prestazioni effettuate dai sanitari, riscuotere crediti, effettuare pagamenti ed in genere compiere tutte le operazioni utili allo scopo. 2. La societa' potra' acquistare, utilizzare in leasing o in locazione, vendere o rivendere, permutare terreni, fabbricati, costruzioni in genere ad uso civile, commerciale o industriale; compravendere anche beni futuri, intraprendere attivita' di edificazione di immobili, locare e sublocare immobili. 3. La societa' potra' altresi': - compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali e bancarie, ipotecarie, mobiliari e immobiliari, comprese l acquisto, la vendita, la permuta e la locazione-conduzione di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' aventi oggetto affine o connesso al proprio, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 2361 c. C. ; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie a favore di terzi; - partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese. 4. Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' di intermediazione mobiliare; del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
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