Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 4 = la societa' ha per oggetto: l esercizio di case di cura medica, chirurgica e specialistica di ogni tipo ed a tal fine potra': acquistare o costruire, vendere, locare a terzi, prendere in locazione od assumere in gestione fabbricati gia' destinati o destinabili a cliniche, nonche' potra' anche curarne la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la ristrutturazione, i cambiamenti di destinazione d uso; acquistare apparecchiature, strumentazioni e materiale sanitario e scientifico, comunque necessario ed attinente all esercizio delle case di cura; erogare attivita' didattiche, di formazione e di aggiornamento, ivi compresa la formazione continua in sanita'; svolgere attivita' di ricerca e sviluppo in ambito medico, scientifico e riabilitativo. Solo in funzione strumentale al proprio oggetto che precede, e purche' questo non ne sia modificato, la societa' potra' anche: compiere attivita' commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari; assumere partecipazioni in altre societa' ed imprese con attivita' analoga, affine o connessa alla propria, e peraltro con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attivita' di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di societa' od imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni. In ogni caso e' fatto espresso divieto di svolgere attivita' riservate a banche, imprese di investimento, societa' di gestione del risparmio, sicav, societa' finanziarie, societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, e piu' in generale riservate alle imprese di cui al testo unico bancario e al testo unico sull intermediazione finanziaria (d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive disposizioni integrative e/o modificative).
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