Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 2 - scopo 1. La polisportiva e' apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonche fondi, riserve o capitale, potranno essere erogati dei rimborsi ove richiesto per il normale scopo e svolgimento della polisportiva. 2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalita lo sviluppo e la diffusione di tutte le attivita sportive riconosciute e non dal coni, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attivita agonistica ricreativa ivi comprese attivita culturali di svago e di tempo libero per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la polisportiva potra, tra l'altro, svolgere l'attivita di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonche lo svolgimento di attivita didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse. Nella propria sede la polisportiva potra svolgere attivita ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare all'ente di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi. 3. La polisportiva e' altresi caratterizzata dalla democraticita della struttura, dall'elettivita e gratuita delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorieta del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non puo assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attivita. 4. La polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del cio, del coni nonche agli statuti e ai regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza, sia nazionale che internazionale, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente e/o della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonche le decisioni che le autorita federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita sportiva. 5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle societa affiliate. 6. La polisportiva si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. 7. La polisportiva potra essere suddivisa in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi e un comitato di coordinamento, che dovra periodicamente riferire al consiglio direttivo della polisportiva stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potra essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto dell'attivita delle sezioni stesse. 8. I colori sociali sono il (bianco - azzurro)
Parole chiaveIl codice 93.19.10 (ATECO) descrive l'attività come: Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi.