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Art. 2 - scopo e oggetto sociale 2. 1 l'associazione e' un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. 2. 2 l'associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attivita', a principi di democraticita' della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformita', effettivita' e non temporaneita' del rapporto associativo e di elettivita' delle cariche associative. 2. 3 l'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del d. Lgs. 36/2021, con particolare ma non esclusivo riferimento all'attivita' calcistica e tutti gli altri tipi di discipline sportive connesse senza esclusione alcuna. 2. 4 l'esercizio delle attivita' sportive e' attuato anche attraverso: - la pratica e la promozione di ogni attivita' di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo; - l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e di campi sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica; - la costituzione di squadre di atleti; - l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative. 2. 5 l'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del coni, nonche' agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. L'associazione si impegna altresi' a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attivita' sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, d. Lgs. 39/2021. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni a cui e' affiliata o deliberera' di affiliarsi, l'associazione si iscrive al registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, tenuto dal dipartimento per lo sport. Stante la volonta' dell'associazione di svolgere la propria attivita' in conformita' alle norme e alle direttive del coni nonche' ai regolamenti delle federazioni nazionali sportive a cui decidera' di affiliarsi, le clausole del presente statuto in contrasto con dette norme e direttive devono intendersi come inefficacie mai inserite nel presente statuto. 2. 6 allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'associazione potra' istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente statuto e dai regolamenti impartiti dalle fsn o eps cui intende affiliarsi. 2. 7 l'associazione puo' aderire, sempre che cio' sia conforme alle finalita' statutarie, a confederazioni, enti od organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. Art. 3 - attivita' secondarie e strumentali 3. 1 l'associazione puo' svolgere attivita' diverse da quelle principali di cui all'art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del d. Lgs. 36/2021. 3. 2 l'associazione, ad esempio, potra': - gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. , proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati; - gestire, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, negozi e spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini; - gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria, servizi medici idonei al rilascio di certificazioni per lo svolgimento dell'attivita' sportiva, servizi di nutrizionista e dietologia. - fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive; - instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria; - cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti; - organizzare, coordinare e gestire rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attivita' di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attivita' sportiva e ricreativa. - esercitare ulteriori attivita' commerciali a supporto dell'attivita' sportiva dilettantistica. L'elenco delle attivita' secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo. 3. 3 ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, d. Lgs. 36/2021, sono esclusi dal computo delle attivita' secondarie e strumentali, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive. 3. 4 per l'attuazione dell'oggetto sociale e per lo svolgimento delle attivita' secondarie e strumentali a quelle istituzionali, l'associazione puo': - compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' all'acquisto di immobili da destinare ad attivita' sportive; - assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati; - promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.
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