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Variazione statuto asd uniformato al dlgs 36/21 : articolo 1 nello spirito della costituzione della repubblica italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del codice civile, alle disposizioni contenute nel titolo iicapo i del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss. Mm. Ii. ,, all'art. 4 c. 4 del dpr 633 del 1972 e all'art. 148 del tuir, e'costituita, con sede in caino (bs) via rasile sn, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione polisportiva comunale di cainoil sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonche' agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo. Titolo ii oggetto articolo 2 l'associazione non ha alcun fine di lucro, nemmeno indiretto e destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita'' statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del dlgs 36 del 2021. Essa opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Articolo 3 l'associazione, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ha lo scopo di coordinare e sviluppare le varie attivita' sportive del comune di caino, in particolare nell' aspetto agonistico didattico e promozionale per uno sport per tutti, inteso come "servizio sociale" diffondendo e patrocinando attivita' rivolte alla corretta affermazione di una coscienza civica e sociale nei giovani per un sano equilibrio morale e fisico sul piano umano di tutti i cittadini. Si propone di: a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle seguenti attivita' sportive dilettantistiche, riconosciute dal coni, con particolare riferimento alle discipline di calcetto, pallavolo. E di svolgere attivita' per bambini come la danza, il calcetto, il minivolley, attivita' per adulti come la ginnastica tonificante e la ginnastica dolce, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attivita'; si propone di aggregare le persone ed invogliare a svolgere l'attivita' sportiva; offrire servizi idonei ed efficienti relativi alle esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali di uomini e donne di ogni eta', condizione sociale e nazionalita'; organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare concorsi e manifestazioni ed iniziative sportive; gestire e promuovere corsi per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle varie discipline sportive anche attraverso la diffusione di materiale informativo; b) utilizzare impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attivita' di cui alla precedente lettera a). Per il raggiungimento di tale scopo saranno utilizzati gli impianti e le attrezzature del centro sportivo di proprieta' del comune di caino, anche quelli propri ed eventualmente quelli messi a disposizione da terzi. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali sara' regolamentato e gestito in collaborazione con l'amministrazione comunale. L'associazione puo' esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attivita' diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) - ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati - purche' in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. La loro individuazione e' rimessa al consiglio direttivo. Titolo iii associati articolo 4 il numero degli associati e' illimitato. Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche, le societa' e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Articolo 5 chi intende essere ammesso come associato dovra' farne richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione, il richiedente acquisira' ad ogni effetto la qualifica di associato e sara' iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso e' esclusa la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa. Articolo 6 la qualifica di associato da' diritto:- a partecipare a tutte le attivita' promosse dall'associazione;- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. Gli associati sono tenuti:- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;- all'osservanza dello statuto e delle direttive del centro sportivo italiano aps, quale ente di promozione sportiva del coni cui l'associazione e' affiliata;- al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attivita' istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare articolo 7 l'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attivita' istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal consiglio direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, ne' restituibili o rivalutabili. Titolo iv recesso articolo 8 la qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. Articolo 9 le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al consiglio direttivo, per lettera a/r ovvero a mezzo di pec, mail, messaggio sms, whatsapp, telegram o di altro sistema purche' idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione. L'esclusione sara' deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del-l'associato:a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;c) che svolga o tenti di svolgere attivita' contrarie agli interessi dell'associazione;d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione. Articolo 10 le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9 - essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera a/r, pec, mail, messaggio sms, whatsapp, telegram o di altro sistema similare, purche' idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate. Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal consiglio direttivo. Titolo v risorse economiche articolo 11 l'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attivita' da:a) quote associative annuali; b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attivita' istituzionali rese a associati e tesserati; c) eredita', donazioni e legati;d) contributi della ue, dello stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalita' statutarie; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le pubbliche amministrazioni conformi alle finalita' istituzionali; f) proventi dalle eventuali attivita' diverse, purche' svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attivita' principali di carattere istituzionale;g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;h) altre entrate compatibili a norma di legge. Il patrimonio, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non e' mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione ne' all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attivita' statutaria dell'associazione o all' incremento del patrimonio associativo. Esercizio socialearticolo 12 l'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Spetta al consiglio direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse di cui all'art. 9 del d. Lgs. N. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo. Titolo vi organi dell'associazione articolo 13 sono organi dell'associazione: a) l'assemblea degli associati; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; assemblea articolo 14 l'assemblea e' l'organo sovrano dell'associazione ed e' composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto di voto e puo' farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata a/r, (o, in alternativa, di uno o piu' delle seguenti comunicazioni: pec, mail, messaggio sms, whatsapp, telegram o di altro sistema similare, purche' idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale) contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticita' del sodalizio, nonche' in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui e' opportuno evitare l'assembramento delle persone, e' ammessa altresi', la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, meet, zoom e similari, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente di accertare l'identita' degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Articolo 15 l'assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario; b) procede alla elezione dei membri del consiglio direttivo ed, eventualmente, dei membri dell'organo di controllo; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti associativi. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta. Articolo 16 nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Articolo 17 l'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'associazione. Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto. Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell'associazione. Articolo 18 le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell'organo provvede il presidente dell'assemblea. Consiglio direttivo articolo 19 il consiglio direttivo e' formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il segretario e l'amministratore: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del consiglio. Il consiglio direttivo e' convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera a/r, ovvero una piu' delle seguenti comunicazioni: pec, mail, messaggio sms, whatsapp, telegram o di altro sistema similare, purche' idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, meet, zoom e similari, purche' idonei a consentire la puntuale verifica dell'identita' dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al consiglio: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attivita' sociale; e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attivita' in cui si articola la vita dell'associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione; h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. I) ai membri del consiglio direttivo e' fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre societa'' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal cip (art. 11 dlgs 36 del 2021) articolo 20 nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o piu' dei componenti il consiglio decadano dall'incarico, lo stesso puo' provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilita' di attuare detta modalita', l'assemblea ordinaria puo', altresi', eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del consiglio, altrettanti asociati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la meta' dei membri del consiglio, il presidente deve , con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio. Presidente articolo 21 il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'associazione. Al presidente e' attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice presidente. In caso di dimissioni, spetta al vice presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo presidente pubblicita' e trasparenza degli atti sociali articolo 22 deve essere assicurata una sostanziale pubblicita' e trasparenza degli atti relativi all'attivita' dell'associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo. Titolo vii scioglimento e devoluzione del patrimonio articolo 23 lo scioglimento dell'associazione puo' essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione sara' nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c. 1 del dlgs 36 del 2021norma finale articolo 24 per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel d. Lgs 36 del 2021 e ss. Mm. Ii.
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