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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita', la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91, attraverso lo svolgimento delle attivita' d'impresa indicate nel successivo articolo 4. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo, volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori e fruitori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto offrendo ai soci fruitori servizi alle migliori condizioni possibili e dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci lavoratori alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 . Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, il consiglio di amministrazione deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della cooperativa, cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto l'ambito delle attivita' educative, operando in stretto collegamento con le istituzioni, i servizi sociali, le organizzazioni gia' presenti e l'intera comunita' locale. La cooperativa intende impegnarsi sul territorio valorizzando l'orientamento cattolico dell'attivita' educativa e la fornitura di servizi rivolti all'infanzia, all'adolescenza, alle famiglie e all'intera comunita', mantenendo il patrimonio culturale acquisito in tanti anni di radicamento sul territorio della scuola materna piero zanardi, nel rispetto delle altre religioni e culture e con l'intento di favorire la civile convivenza e la proficua integrazione. Nel dettaglio, l'attivita' della cooperativa verra' svolta nei seguenti ambiti: servizi socio-sanitari educativi per l'infanzia e l'adolescenza e di sostegno alle famiglie attraverso: - la gestione di scuola materna e asili nido; - l'attivita' di doposcuola pomeridiana, compresa l'assistenza allo studio, rivolta agli studenti di ogni ordine e grado, il sostegno educativo individuale , i servizi per la prima infanzia; - l'attivita' di pre-scuola e post-scuola con accoglienza bambini nel tempo che precede e che conclude l'attivita' curricolare; in questo contesto vengono proposte attivita' laboratoriali, motorie, ludiche e di aiuto allo studio; - l'organizzazione di centri ricreativi estivi e di centri di aggregazione giovanile; - laboratori artistici, teatrali e linguistici; - progetti di sostegno allo studio; - progetti di aiuto personalizzati rivolti a chi necessita' di appoggio sia per disturbi specifici dell'apprendimento che per situazioni di comprovato disagio sociale; - progetti mirati al raggiungimento di particolari abilita' del bambino riguardanti le mansioni quotidiane, non solo scolastiche, come cura di se', strutturazione agenda giornaliera, spostamenti e la gestione del proprio materiale; - iniziative a carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura; - la gestione di impianti sportivi e organizzazione di eventi sportivi; - l'orientamento e la formazione lavoro per giovani e adulti; - ogni attivita' utile per favorire percorsi di educazione e integrazione rivolti all'intera comunita'. La cooperativa potra' dotarsi di regolamenti e disciplinari inerenti la qualita' e modalita' di gestione dei propri servizi. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, la costruzione, l'acquisto di magazzini, attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative ed emettere strumenti finanziari nei limiti dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' e di assunzione di partecipazioni riservate dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiavePolo Per L'infanzia Piero Zanardi - Società Cooperativa Sociale - Ets opera nel settore Servizi alle famiglie, specializzandosi in Istruzione, formazione e servizi educativi. La classificazione ATECO 85.10.00 identifica l'attività: Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie.
Polo Per L'infanzia Piero Zanardi - Società Cooperativa Sociale - Ets è anche conosciuta con i nomi: "POLO PER L'INFANZIA PIERO ZANARDI", "ETS", "SOCIETA ETS", "COOPERATIVA ETS", "SOCIETA COOPERATIVA ETS" e "POLO PER L'INFANZIA PIERO ZANARDI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS".
Secondo la classificazione europea delle imprese, Polo Per L'infanzia Piero Zanardi - Società Cooperativa Sociale - Ets rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 4.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.