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Oggetto in conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e' la costruzione e l'acquisto di case popolari, economiche o civili da assegnare ai soci in proprieta' (proprieta' divisa), o in godimento (proprieta' indivisa), ovvero in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto. Per il raggiungimento degli scopi sociali la societa' cooperativa potra': a) acquistare aree o comunque acquisirne (anche a mezzo di eventuali permute) la proprieta' o il diritto di superficie, operando anche nell'ambito della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e 18 aprile 1962 n. 167, nonche' del r. D. 28 aprile 1938 n. 1165 (testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) e successive leggi in materia; b) compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; c) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati utili alla attuazione degli scopi anzidetti; d) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, cooperativi e consortili aventi finalita' analoghe alla societa' cooperativa, anche assumendone interessenze; e) alienare aree o locali, non destinati ad uso di abitazione, ubicati nei complessi edilizi da essa realizzati o acquistati, quando siano, a giudizio dell'organo amministrativo, non essenziali alle esigenze primarie della cooperativa; in tal caso il ricavato dell'alienazione sara' destinato agli scopi sociali. L'assemblea dei soci puo' determinare con regolamenti interni le modalita', le condizioni e le sanzioni per lo svolgimento delle attivita' connesse al conseguimento delle finalita' sociali. I regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, sono da considerarsi vincolanti, per cui i soci sono tenuti alla loro stretta osservanza. In ogni caso, ed anche in assenza di regolamenti interni l'individuazione dell'alloggio da assegnare al socio avverra' a seguito di prenotazione scritta, da effettuarsi, per i soci intervenuti nell'atto costitutivo, d'accordo tra gli stessi o, in mancanza di accordo, per sorteggio e per i soci iscritti successivamente, sulla base dell'ordine d'iscrizione nel libro soci. E' tuttavia concesso al socio prenotatario, nella salvezza del consenso dell'organo amministrativo appresso indicato, il diritto di cedere la sua prenotazione ad altro socio (in tal caso il cedente subentra, ai fini dell'ordine di prenotazione, nella posizione del cessionario), o di scambiare con esso le prenotazioni rispettive. E' comunque tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma.
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