Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Porte Aperte Società Cooperativa…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Art. 5) scopi ai sensi dell'art. 1, l. N. 381 del 1991, lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite lo svolgimento dell'attivita' in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. N. 381 del 1991. Per la realizzazione di cio', la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che a essa fa riferimento, svolga attivita' finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialita' delle persone che si trovano in stato di bisogno. La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci e, in particolare, promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. N. 142 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. Civ. . L'attivita' sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. Civ. . Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 septies disp. Att. Cod. Civ. . Art. 6) oggetto sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381 la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento di attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in particolare: - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del d. Lgs. N. 112/2017; - accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione della attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; - servizi di assistenza sociale non residenziale; - fabbricazione di mobili, arredi, accessori di qualunque tipo e pregio; - tappezzeria; - servizi di pulizia di edifici e altri servizi di pulizia in genere; - servizi di imballaggio e confezionamento; - creazioni artistiche e artigianali; - altri servizi di sostegno alle imprese. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale. In particolare, la cooperativa potra' assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potra' assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre societa', imprese, anche sociali, consorzi e associazioni aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purche' tali attivita' siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attivita' riservate. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; e', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo v del presente statuto. La cooperativa potra' emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresi', l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
Parole chiave