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La cooperativa, conformemente alla legge numero 381/91, non ha scopo di lucro e persegue il fine dell'interesse generale della comunita', alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, tramite la gestione di servizi sanitari, sociali, socio-educativi, socio-assistenziali, socio-riabilitativi, socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge numero 381/91, cosi' come integrata dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 112/2017, e lo svolgimento di attivita' d'impresa, indicate nel successivo articolo 4, finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone anche svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4, della legge numero 381/91. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo in cui l'attivita' socio-sanitaria ed educativa, che prevede anche l'avviamento al lavoro di persone anche svantaggiate, si coordina con l'attivita' di inserimento lavorativo di persone anche svantaggiate e con le necessita' dei soci lavoratori. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale, europea e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', ed in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili in relazione al mercato di riferimento. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate, ove occorra, da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modifiche ed integrazioni. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. Articolo 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge numero 381/1991, come integrato dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 112/2017, ha come oggetto lo svolgimento, in proprio o per conto terzi, anche tramite appalto o convenzione, delle seguenti attivita': attivita' di formazione, di istruzione e di consulenza in ambito sia scolastico che professionale con particolare riferimento all'attivita' preparatoria al superamento di selezioni ed esami, attivita' socio -assistenziali, socio-sanitarie ed educative; attivita' sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialita' in strutture ad elevata intensita' assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie; attivita' rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela, all'assistenza e al supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali; attivita' di assistenza sociale non residenziale per anziani, -minori e disabili; attivita' e servizio di asilo nido, doposcuola per bambini e ragazzi, baby-sitting; gestione di centri, strutture e spazi di socializzazione , animazione culturale e gestione del tempo libero; attivita' di gestione di servizi e centri di riabilitazione nonche' di centri di accoglienza semi -residenziali e residenziali; attivita' di raccolta fondi a scopo benefico, anche a favore di terzi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare/mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessari od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, la costruzione, l'acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate, allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservate dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire la tendenza dei soci alla previdenza e al risparmio, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveL'azienda Porto Sicuro Assistenza Domiciliare Società Cooperativa Sociale A R.l. appartiene al macrosettore Servizi alle famiglie e si occupa di Servizi sanitari e di assistenza sociale. L'attività economica con codice ATECO 88.10.00 è: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
L'azienda Porto Sicuro Assistenza Domiciliare Società Cooperativa Sociale A R.l. è nota anche con le denominazioni: "PORTO SICURO ASSISTENZA DOMICILIARE", "SOCIETA PORTO SICURO ASSISTENZA DOMICILIARE", "COOPERATIVA PORTO SICURO ASSISTENZA DOMICILIARE", "SOCIETA COOPERATIVA PORTO SICURO ASSISTENZA DOMICILIARE" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PORTO SICURO ASSISTENZA DOMICILIARE".
Porto Sicuro Assistenza Domiciliare Società Cooperativa Sociale A R.l. è classificata come "microimpresa" secondo i parametri UE (meno di 10 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.