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Art. 3) oggetto sociale 3. 1) - la societa', che non ha scopo di lucro, persegue finalita' sportive. Non potranno essere distribuiti utili, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale. 3. 2) - la societa' ha per oggetto sociale in via stabile e principale l'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica sia didattica che di propaganda dello sport in genere ivi compresa la formazione e la preparazione l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive del c. I. O. E del c. O. N. I. , delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e/o degli enti di promozione sportive di appartenenza. Nello specifico la societa' ha per oggetto l'organizzazione e la gestione - ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attivita' sportive dilettantistiche - delle discipline degli sport acquatici, calcio in tutte le sue discipline, pallavolo, pallacanestro, danza sportiva, arti marziali pesistica, ginnastica, ed ogni altra attivita' sportiva disciplinata dalle norme del c. O. N. I. , dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di formazione sportiva. La societa' potra' inoltre svolgere ogni altra disciplina sportiva, agonistica e non agonistica, riconosciuta dal c. O. N. I. E dal c. I. P. Compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica anche con affiliazione alle federazioni nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal c. O. N. I. E dal c. I. P. 3. 3) - inoltre, nei limiti previsti dall'art. 9 del d. Lgs. 36/2021 e s. M. I. E della normativa di attuazione, potra' svolgere in maniera secondaria e strumentale (rispetto alle attivita' istituzionali) le seguenti ulteriori attivita', strettamente connesse al fine istituzionale, e precisamente: a) organizzare attivita' didattiche per l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive dalla stessa promosse; b) assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti, curandone tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi; c) gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria; d) promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; e) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attivita' ricreative, di tempo libero e sportive; f) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare o finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e, in particolare, quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento degli impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad attivita' sportive (ad eccezione delle intermediazione di valori mobiliari e delle attivita' regolate dal d. Lgs. 58/1998); g) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre societa' e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivita' sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle federazioni sportive nazionali. 3. 4) - costituira', nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, anche attivita' sociale l'acquisizione di interessenze e partecipazioni in altre societa' od enti aventi oggetto analogo e/o affine, o comunque connesso al proprio, purche' tale attivita' sia esercitata in funzione accessoria e/o strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. 3. 5) - la societa' potra', altresi', prestare fideiussioni e garanzie in genere, anche reali, nell'interesse di terzi, nonche' assumere finanziamenti con l'obbligo di rimborso, infruttiferi, presso soci e o terzi, nel rispetto e nei limiti degli artt. 3. 1) parte seconda e 26. 4) del presente statuto. 3. 6) - tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. E' tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attivita' qualificata dalla legge come finanziaria. 3. 7) - la societa' potra' affiliarsi a qualsiasi federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, e per il tramite di questa al c. O. N. I. , impegnandosi a rispettare lo statuto ed i regolamenti emanati ed emanandi dagli stessi e dai loro organi, nonche' gli statuti e i regolamenti del c. O. N. I. . In ogni caso, la societa' si impegna inoltre a (i) conformarsi alle norme ed alle direttive del c. O. N. I. E del c. I. P. , nonche' agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal c. O. N. I. E dal c. I. P. , (ii) ad accettare, fin d'ora, eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a sua carico, nonche' le decisioni che le autorita' federali, dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attivita' sportiva. Costituiscono, quindi parte integrante le nome contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte concernente l'organizzazione e la gestione delle societa' affiliate per l'attuazione dell'oggetto sociale.
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