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La realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge del 30 aprile 1999 n. 130, mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, da parte della societa' ovvero di altra societa' costituita ai sensi della legge n. 130/99 finanziato attraverso il ricorso all'emissione (da parte della societa', ovvero di altra societa' costituita ex legge n. 130/99) di titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 5 della legge n. 130/1999. La societa' potra' altresi' realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 130/99. Qualora i titoli emessi nell'ambito di una o piu' operazioni di cartolarizzazione realizzati dalla societa' siano stati dotati di rating e tali titoli non siano stati ancora rimborsati od estinti, la societa' potra' procedere alla realizzazione di una nuova operazione di cartolarizzazione soltanto subordinatamente alla conferma scritta da parte delle agenzie di rating coinvolte nelle precedenti operazioni che il rating dei titoli in essere non sara' pregiudicato o influenzato negativamente dalla nuova operazione di cartolarizzazione. In conformita' alle disposizioni della predetta legge, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti suddetti. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge n. 130/1999, la societa' puo' compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche' operazioni di reinvestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli. La societa' potra' anche realizzare operazioni con struttura rotativa (revolving), ossia che contemplino l'utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati prima o in coincidenza dell'emissione dei titoli per l'acquisto di ulteriori crediti. Ai sensi dell'art. 3 della legge 130/99 anche tali ulteriori crediti costituiranno patrimonio segregato sul quale non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori dei titoli emessi nel contesto della medesima operazione. Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, la societa' potra' incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresi' operazioni di cessione dei crediti acquistati nonche' ogni altra attivita' che le e' consentita dalla predetta legge 130/99.
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