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Art. 3 scopo - oggetto. La societa' non ha finalita' speculative e ha come fine mutualistico la lavorazione, conservazione e commercio dei prodotti ortofrutticoli conferiti dai soci nel quadro dei generali ordinamenti dell economia nazionale e degli obiettivi della politica agraria della comunita' economica europea. Tutelare nel miglior modo possibile gli interessi economici dei soci, promuovendo ed eseguendo nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le attivita' necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese anche la stipula o gestione di polizze assicurative. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra' prevalentemente dei rapporti con i soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli art. 2512 e seguenti del codice civile. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. La cooperativa ha per oggetto: 1) la gestione di centrali ortofrutticole, impianti ed attrezzature in proprieta', in affitto, in uso comodato o messi in disponibilita' da soci o da terzi per la raccolta, il trasporto, il ricevimento, lo stoccaggio, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli conferiti dagli associati; 2) la vendita sui mercati nazionali ed esteri dei prodotti ortofrutticoli conferiti da soci; 3) l assunzione di ogni iniziativa attinente all agricoltura che possa risultare di vantaggio agli associati con particolari finalita' in favore dell informazione e della assistenza occorrenti per l utilizzazione delle piu' avanzate tecniche culturali idonee ad ottenere l omogeneita' delle produzioni e la loro alta qualita' in relazione ai requisiti e ai parametri di qualita' richiesti dal mercato nazionale ed internazionale; 4) lo svolgimento di qualsiasi altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate (ricevimento, stoccaggio, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli conferiti dai soci), nonche' il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali; 5) assumere, per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e comunque legate al movimento cooperativo e partecipare alle loro attivita', concedere collaborazione economica finanziaria ad altri organismi cooperativi, aderire ad enti, associazioni ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della societa'; cosi' come potra' ricevere partecipazioni, interessenze, collaborazione effettiva, economica e di sostegno, sempre pero' nell ambito di societa' cooperative o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio; 6) raccogliere e gestire prestiti e/o conferimenti di denaro dai soci, predisponendo all uopo apposito regolamento, nei limiti dei vigenti regolamenti e disposizioni di legge; 7) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla c. E. , dallo stato, dalla regione e da enti locali, nonche' finanziamenti e contributi disposti da enti e organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo dalla cooperazione; 8) acquistare, costruire, appaltare la costruzione di stabilimenti ed impianti attinenti agli scopi sociali; 9) acquistare e gestire macchine agricole per l esecuzione di operazioni culturali per conto proprio o di associati. Per le stesse finalita' la cooperativa potra' usare macchine di proprieta' di soci e potra' concedere in uso a qualunque titolo a cooperative o consorzi ai quali la cooperativa e' associata o a terzi, macchine di sua proprieta' o delle quali a comunque disponibilita'; 10) di procedere, in caso di necessita', al conferimento ad altre strutture cooperative dei prodotti ortofrutticoli conferiti dai soci con le modalita' ed in conformita' con quanto previsto dai regolamenti comunitari e nazionali che disciplinano la materia; 11) in deroga a quanto previsto nella premessa al primo comma del presente articolo, la cooperativa puo' svolgere, sia in proprio che per conto terzi, nell interesse di tutti i produttori agricoli soci e non soci, attivita' commerciale per l acquisto di materie utili all agricoltura, di attrezzature e macchine agricole ed in genere di tutto cio' che puo' riuscire utile ai produttori agricoli ed all agricoltura in generale assumendo anche la veste di rappresentante commerciale con deposito; 12) di studiare, qualora sia ritenuto necessario, nel quadro complessivo di un coordinamento generale delle sue attivita' e dell assistenza tecnico legale amministrativa, la possibilita' di aderire ad una centrale cooperativa riconosciuta a carattere nazionale. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell art. 4 legge 31 gennaio 1992 n. 59.
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