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I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se' stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato. La societa' puo' avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualita' senza scopo di lucro. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa, in conformita' all'interesse dei soci a partecipare ai vantaggi mutualistici della cooperativa ed ai requisiti dei soci medesimi di cui in appresso, si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attivita' lavorativa dei soci, il seguente oggetto: - servizi di portierato, servizi di vigilanza non armata, servizi di custodia, servizi di attesa e ricezione, controllo e gestione varchi e ingressi, smistamento ed accettazione della posta e corrispondenza in genere e consegna ai vari uffici, servizi di pulizia ai locali adibiti ad attivita' commerciale ed industriale, servizi di pulizia all'interno di fabbricati residenziali e condomini, lavori di facchinaggio, manutenzione parchi e giardini, gestione di spazi e luoghi per il ricovero di automezzi. Il tutto con espressa esclusione delle attivita' riservate alle categorie professionali protette. La societa' potra' inoltre costituire, registrare ed utilizzare propri marchi per distinguere propri servizi. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale e non in via prevalente, la societa' potra' svolgere tutte le attivita' industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili, compreso il rilascio di fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie sia reali che personali. La societa' potra' altresi': - assumere, con attivita' esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o imprese costituite o costituende, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile; - concedere e/o prendere in affitto aziende; - acquistare e/o cedere diritti reali, aventi ad oggetto aziende, o rami di aziende. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 113 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. La societa' si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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