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La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto servizi socio - sanitari assistenziali ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 381/1991 ed in particolare: 1) - attivita' di servizi sanitari, sociali ed assistenziali di competenza degli enti locali e delle asl, come previsto dalle leggi vigenti in materia; 2) - attivita' di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi verso privati e verso ogni altro soggetto; 3) - attivita' che favoriscono l'inserimento sociale e scolastico di minori a rischio, di soggetti handicappati fisici e psichici e tossicodipendenti; 4) - centri di turismo sociale, case albergo, strutture ricettive per soggiorni estivi per bambini ed anziani, laboratori protetti, comunita' terapeutiche, centri aperti ed altro; 5) attivita' di formazione ed aggiornamento professionale nei settori indicati ai punti precedenti. Tale attivita' verra' svolta secondo i principi di mutualita' prevalente, che la cooperativa intende assumere e mantenere, cosi' come definiti dall'art. 2512 del c. C. La cooperativa inoltre potra': - partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese e societa'; - aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, organizzare e sviluppare l'attivita' sociale; - costituire od aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del c. C. ; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; - emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 del c. C. , disciplinati da apposito regolamento. La cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. Lgs. N. 385/93, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita', che non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. La cooperativa potra' comunque svolgere qualunque altra attivita' connessa, accessoria, affine o strumentale a quelle sopra elencate che possa consentire l'incremento delle risorse disponibili per lo svolgimento della attivita' istituzionale o che comunque risulti idonea a favorire lo sviluppo generale della cooperativa. In tale quadro ed a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo potra' essere svolta qualunque attivita' e prestazione formativa e didattica di ogni genere, il tutto comunque nel rispetto dei principi in tema di mutualita' prevalente e di cooperazione sociale. Potra' infine compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' potranno essere definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie, reali e non, anche nell'interesse e/o a favore di terzi. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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