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L'associazione e' apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attivita' istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attivita' di volontariato. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettivita' che concorre a perseguire il bene comune, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attivita' di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del codice del terzo settore: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. L'associazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali. L'associazione persegue le seguenti finalita': a) assistenza a categorie svantaggiate e stranieri nell'inserimento al lavoro e nella ricerca di abitazione; b) assistenza agli anziani e ai malati non autosufficienti; c) innovazione sociale: economia collaborativa e solidale organizzata su modelli di scambio ridistribuzione e condivisione di beni, servizi, spazi, tempo, lavoro e competenze; d) assistenza domiciliare alla persona, a soggetti fragili o in difficolta' con particolare riguardo alla fornitura e distribuzione dei pasti e dei farmaci; e) organizzazione di eventi informativi e giornate divulgative. L'associazione intende svolgere la sua attivita' nei confronti di soggetti sia pubblici che privati, in italia e all'estero. Al fine di raggiungere le finalita' menzionate al comma precedente, l'associazione potra' svolgere le seguenti attivita': a) collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni e circoli, partecipare a bandi e gare d'appalto indetti da istituzioni pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, organizzare raccolte fondi; b) assistere le categorie svantaggiate nell'inserimento al lavoro e nella ricerca di unita' abitative; c) fornire servizi a domicilio per soggetti non autosufficienti per beni di prima necessita'; d) collaborare con patronati e caf per fornire assistenza ai soci nell'ambito dell'immigrazione; e) organizzare eventi per la divulgazione dei diritti umani e sociali; f) diffondere il social housing, cohousing, case albergo, condominio solidale e comunita', ed assistenza sociale non residenziale, in generale ogni forma di convivenza ispirata ai principi di sussidiarieta' nei confronti di persone autosufficienti e parzialmente non autosufficienti; g) assistere direttamente le persone nello svolgimento delle attivita' quotidiane, aiutare nel mantenimento e recupero dell'autonomia, offrire supporto per il benessere psicofisico dell'assistito, ridurre ed evitare l'isolamento e l'emarginazione sociale, comprendendo le attivita' di fornitura e distribuzione di farmaci e pasti; h) collaborare con associazioni e ets nel territorio nazionale e internazionale per promuovere l'assistenza verso i centri di accoglienza per migranti; i) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterra' opportune; j) svolgere ogni altra attivita' non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purche' coerente con le finalita' istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. L'associazione puo' svolgere, ex art. 6 del codice del terzo settore, anche attivita' diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione delle attivita' diverse potra' essere operata su proposta del consiglio direttivo e approvata in assemblea dei soci. Nel caso l'associazione eserciti attivita' diverse, il consiglio direttivo dovra' attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del codice. L'associazione potra', altresi', porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Parole chiavePrima Assistenza Aps Ets opera nel settore Servizi alle famiglie, specializzandosi in Servizi sanitari. Il settore di attività (codice ATECO 88.10.00) è: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
Secondo la classificazione europea delle imprese, Prima Assistenza Aps Ets rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti).