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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Premesso che la cooperativa persegue come finalita' principale la concentrazione dell offerta e la commercializzazione della produzione dei soci,in ossequio all art. 152, lettera c)punto ii) del reg. Ue 1308/13; scopo della stessa e' l incremento del reddito dei propri soci perseguibile attraverso: -riduzione dei costi di produzione; - miglioramento della qualita' delle produzioni ortofrutticole, anche attraverso tecniche di produzione rispettose dell ambiente; - attivazione di processi finalizzati all ottenimento di certificazione di qualita' (a titolo d esempio: dop, igp, stg, prodotti di qualita' puglia e di tracciabilita' dei prodotti), anche in ossequio agli obblighi di cui al reg. Ce n. 178/2002. La cooperativa esercita l attivita' agricola ai sensi dell art. 2135 del c. C. . In particolare, per raggiungere lo scopo sociale, potra' svolgere le seguenti attivita': - trasformazione comune; - distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; - condizionamento, etichettatura o promozione comune; - organizzazione comune del controllo di qualita'; - uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; - gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione; - appalti comuni dei mezzi di produzione. La cooperativa e' a mutualita' prevalente, cosi come disciplinato dall art. 2514 del c. C. , pertanto non puo': - distribuire dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato; - remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - distribuire le riserve fra i soci cooperatori. La cooperativa dovra' devolvere l intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per raggiungere il proprio scopo sociale la cooperativa puo' associarsi a persone fisiche e/o giuridiche, enti pubblici e privati, aventi scopi sociali analoghi e/o affini. La cooperativa puo' altresi' beneficiare di finanziamenti e/o contributi regionali, nazionali e comunitari in qualsiasi forma richiesti. Puo', inoltre, partecipare alla realizzazione dei programmi di operativi di cui all art. 12 del d. M. N. 9084/2014, cosi' come meglio esplicitati all art. 33 del reg. Ue 1308/13. La cooperativa potra' altresi', nell'ambito del proprio oggetto sociale: a) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitivita' economica e sull andamento del mercato; b) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell ambiente; c) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; d) svolgere attivita' di monitoraggio e gestione del mercato nel settore ortofrutticolo; e) promuovere il miglioramento dell incidenza ambientale dell ortofrutta; f) promuovere il miglioramento della competitivita' dell ortofrutta attraverso la modernizzazione; g) diffondere informazioni sulle iniziative finalizzate al miglioramento della qualita' dell ortofrutta. La cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale e per esigenze di mercato, potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi, nel rispetto dell'art. 2513 c. C. .
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