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Articolo 3 (tre). Scopo mutualistico ed oggetto sociale. L'attivita' della societa' cooperativa, senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 (duemilacinquecentododici) e seguenti del codice civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti nonche' previa eventuale iscrizione in appositi albi, ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 (duemilacentotrentacinque) del codice civile. La societa' cooperativa, senza finalita' speculative, ha per scopo di mettere in grado i soci di ricavare dal proprio lavoro il maggior reddito possibile ed assicurare ai soci ed alle loro famiglie il maggior benessere morale e materiale. Inoltre la societa' si propone di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa al fine di contrastare la disoccupazione e di dare migliori possibilita' di lavoro ai propri soci nonche' quello di incrementare, valorizzare e tutelare l'agricoltura. A tal fine sara' compito della cooperativa: a) provvedere all'acquisto, alla raccolta, alla conservazione, alla trasformazione, alla raffinazione, alla commercializzazione, al trasporto e alla vendita dei prodotti agricoli grezzi e trasformati dei soci o piu' genericamente degli agricoltori che spontaneamente desiderano affidare il loro prodotto alla cooperativa, nonche' di quelli che la cooperativa acquista direttamente sul mercato; b) eseguire la ricerca applicata e la sperimentazione pratica per poter fornire ai soci referti tecnici relativi nello stesso ambiente agronomico di pertinenza della societa'; c) richiedere e ottenere dalla regione puglia, settore riforma fondiaria o dagli enti esercenti il credito agrario, mutui per opere di miglioramento fondiario, per il miglioramento delle produzioni, per la zootecnia e per la meccanizzazione, per impianti per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli con tutte le agevolazioni previste dalle leggi, nonche' dallo stato i contributi in conto capitale ed ogni altra previdenza per l'agricoltura; inoltre, qualora si rendesse necessario, la societa' potra' richiedere ed ottenere il credito in forma speciale per le aziende cooperative presso istituti autorizzati; d) acquistare terreni per migliorarne le colture e ripartirli in proprieta' o in affitto ai propri soci; acquistare, assumere in concessione, affittare e comunque occupare con le forme e secondo le modalita', termini e condizioni previsti dalla normativa vigente o da quella ad emanarsi, terre incolte e comunque coltivabili; e) promuovere le iniziative attinenti agli scopi di cui ai punti precedenti svolgendo le relative pratiche; coltivare direttamente a mezzo dei propri soci, ed occorrendo, a mezzo di terzi, i terreni sotto quelle forme che si riterranno piu' opportune; ciascun socio ha l'obbligo di conferire alla cooperativa tutti i prodotti conseguiti nei propri fondi, eccezione fatta per quelli destinati al consumo familiare ed aziendale; f) procedere all'acquisto ed alla gestione di macchinari e attrezzature per la meccanizzazione dei lavori agricoli (motoaratura - trattamento antiparassitario, cure colturali in genere, raccolta dei prodotti, ecc. . ) ed agevolare il miglioramento delle attrezzature dei singoli soci; g) gestire fabbricati, impianti, attrezzi utili all'attivita' organizzativa, a quella agricola, alla raccolta, conservazione, manipolazione, trasformazione dei prodotti e di ogni altro strumento atto a perseguire gli scopi indicati ed in particolare la migliore valorizzazione commerciale dei prodotti; h) provvedere all'acquisto, all'avviamento, alla costruzione ed alla gestione di impianti ed attrezzature per la raccolta, la conservazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti agricoli grezzi o lavorati, zootecnici ed ortofrutticoli, dei loro sottoprodotti compresi i frigomacelli, nonche' i magazzini e gli impianti per l'approvvigionamento delle sementi, mangimi, fertilizzanti, antiparassitari, carburanti, lubrificanti agricoli e domestici ed altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole dei soci; i) provvedere alla costruzione di impianti ed all'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli, nonche' alla difesa delle colture dai parassiti animali vegetali; l) procedere all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici, alla costruzione di impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli e dei ricavati; m) provvedere al miglioramento e al potenziamento delle riproduzioni pregiate con particolare riguardo agli impianti di vivai e serre; n) procedere alla costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali, di acquedotti ed elettrodotti rurali, compresa la manutenzione, nonche' di impianti irrigui fissi; alla manutenzione della rete scolante; o) provvedere al miglioramento della produzione e alla difesa del prodotto della terra, realizzando quel progresso tecnico delle varie coltivazioni che apparira' conforme alle condizioni ambientali, promuovendo quelle riconversioni colturali che si riterra' opportuno realizzare nel tempo; p) esercitare la pescicoltura, l'acquacoltura e gestire aziende faunistiche-venatorie; q) assumere manodopera per la raccolta, la trasformazione e la manipolazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci o acquistati direttamente dalla cooperativa; r) raccogliere ed utilizzare gli scarti provenienti dalle lavorazioni agricole al fine di produrre energia o altro; s) raccogliere gli scarti provenienti dalle lavorazioni agricole al fine di venderli, anche parzialmente lavorati, ad altre aziende che utilizzano lo stesso ciclo produttivo di cui alla lettera r); t) partecipare a gare ed appalti per la manutenzione del verde pubblico e privato ed effettuare lavori di bonifiche ambientali; u) effettuare lavori per conto di terzi, utilizzando in via prioritaria prestazioni lavorative dei soci e quando queste non siano sufficienti anche quelle di non soci. Per l'attuazione degli scopi di cui alle lettere q), r) ed s) la cooperativa potra' richiedere finanziamenti anche di tipo agevolato. Nello svolgimento della propria attivita' la cooperativa potra' usufruire delle leggi, delle agevolazioni e delle domande previste a livello comunitario, nazionale ed in particolare per il territorio del mezzogiorno, anche avvalendosi della direzione di un tecnico designato dagli organi competenti. La cooperativa, allo scopo di rendere piu' efficace la sua azione, potra' aderire ad organismi consortili provinciali, regionali, nazionali o del mercato comune europeo. Per il conseguimento dello scopo sociale, la societa' potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, quali la stipulazione di contratti di appalto con enti pubblici e privati, l'acquisto, l'affitto e la vendita di aree, fabbricati, utensili, macchinari e beni di ogni genere necessari per il conseguimento dello scopo sociale; potra' assumere mutui e finanziamenti. Al fine di rendere piu' efficace la sua azione, la societa' potra' richiedere i benefici di cui alla legge 28 febbraio 1986 numero 44 (quarantaquattro), recante conversione in legge, con modificazioni, del d. L. 30 dicembre 1985 numero 786 (settecentottantasei), riguardante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel mezzogiorno, e di tutte le altre disposizioni emanande di favore. Essa puo' inoltre compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare intesa al conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine o connesso a quello sociale, con espressa esclusione delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, quali previste e disciplinate dal vigente testo unico in materia bancaria e creditizia. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 (cinquantanove) ed eventuali norme modificative ed integrative, potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 (duemilacinquecentododici) e 2513 (duemilacinquecentotredici) del codice civile. La societa' e' retta coi principi della mutualita', con l'esclusione di ogni finalita' speculativa nei limiti fissati dalle vigenti leggi e dallo statuto. La societa' dovra' uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che specificano piu' approfonditamente il concetto di mutualita'. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente e pertanto, ex articolo 2514 (duemilacinquecentoquattordici) del codice civile, a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) e' fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2512 (duemilacinquecentododici) del codice civile, nella nota integrativa al bilancio evidenziando i parametri previsti dall'articolo 2513 (duemilacinquecentotredici) del codice civile. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la cooperativa sara' obbligata, nei confronti dei soci, al principio di parita' di trattamento demandandosi all'organo amministrativo, con regolamento che sara' approvato dall'assemblea dei soci, la facolta' di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. La societa' potra' svolgere in misura non prevalente la propria attivita' anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze della societa'.
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