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- servizi di assistenza domiciliare, di assistenza semi-residenziale eresidenziale; - servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, in proprieta', in locazione o concessi in comodato; - servizi di fisioterapia, massoterapia, ergoterapia, logoterapia e psicoterapia; - servizi di assistenza infantile, sia a domicilio che in apposite strutture organizzate dalla cooperativa; - progetti sperimentali per l'assistenza alle persone anziane; - assistenza e consulenza nel settore dell'assistenza agli anziani, anche in campo socio-sanitario; - servizi e centri di riabilitazione; - assistenza e consulenza progettuale per iniziative rivolte all' assistenza agli anziani, all'imprenditoria femminile ed alla formazione; - gestione di strutture di accoglienza di persone anziane autosufficienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protette; - promozione e gestione delle attivita' di istruzione, educazione, formazione, animazione e assistenza a favore degli anziani e dei loro familiari, nonche' degli aspiranti assistenti domiciliari. Le attivita' di cui sopra potranno essere svolte sia con convenzioni e appalti diretti, sia in subappalto, con enti pubblici e privati. Per lo svolgimento della propria attivita', la cooperativa puo' collaborare con altre strutture analoghe o convenzionate, con enti pubblici e privati, cui spetti la competenza, la responsabilita' o semplicemente l'opportunita' o l'interesse al funzionamento dell'attivita'. Pertanto, la cooperativa puo' stipulare accordi, contratti, convenzioni, impegni o altre forme di obbligazione con soggetti pubblici e/o privati, anche di natura partecipativa consortile o associativa, che possano facilitare o comunque interessare l'esercizio dell'attivita' sociale, come pure partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, con il preventivo consenso dell'assemblea. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, compresa la realizzazione, la costruzione e l'acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professione riservata, per il cui esercizio e' richiesta iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese a scopo di stabile investimento e non, di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale. Per lo svolgimento della propria attivita', la cooperativa potra' beneficiare di provvidenze e contributi comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali e comunali, e di enti pubblici e privati in genere, nonche' accettare proventi derivanti da atti di liberalita', provenienti da soggetti pubblici e privati. Sempre per lo svolgimento della propria attivita', la cooperativa potra' altresi' ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti, ed in particolare dei limiti previsti dall'articolo 13 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. La cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' inoltre istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, da effettuarsi esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario della societa'.
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