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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa, promossa e costituita ai sensi e per gli effetti degli art. 22 e 23 della legge 12/5/1950, n. 230; dell'art. 21 della legge 21/10/1950, n. 841; art. 2 d. P. R del 7/12/1951, n. 66; art. 4 della legge 9/7/1957, n. 601; art. 12 lettera b del d. P. R. 23/6/1962, n. 948 e della legge 14/7/1965, n. 901, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita', senza fini di speculazione privata, esercita prevalentemente l'attivita' agricola ed ha per scopo: a) la valorizzazione delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela e miglioramento delle condizioni e delle attivita' dei soci produttori agricoli volte anche a favorire il consumo dei prodotti nostrani; b) la promozione e la eventuale programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone le produzioni al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti e la formazione professionale dei soci; c) lo stoccaggio, la lavorazione in comune, in appositi stabilimenti, con macchinari e sistemi della moderna scienza e della tecnica dei prodotti agricoli in genere, ottenuti, in prevalenza, nei fondi dei soci, per farne prodotti con caratteristiche peculiari; d) la vendita in comune dei prodotti conferiti ed eventualmente trasformati, la lavorazione e vendita dei sottoprodotti da essi derivati; e) la ripartizione tra i soci, in ragione della quantita', qualita' e condizione dei prodotti conferiti, del ricavato dalle vendite dei prodotti e dei sottoprodotti, al netto delle spese di esercizio e di gestione dell'impresa sociale e dell'ammortamento delle spese e dei debiti connessi; f) l'istruzione professionale dei soci favorendo ed implementando le occasioni per il confronto e la divulgazione delle informazioni del settore; g) la collaborazione alla promozione, alla diffusione e allo sviluppo del movimento associativo, specie nel campo agricolo; h) l'attivazione di operazioni mobiliari, immobiliari, assicurative, finanziarie e bancarie sia per la cooperativa che per i soci; contrarre mutui, concedere ipoteche, fidejussioni ed in special modo fare direttamente ed indirettamente, quale ente intermediario, operazioni di credito agrario con istituti a cio' autorizzati; i) la gestione di spacci, sia per le attivita' proprie che a vantaggio dei soci, gestire altri esercizi per la distribuzione di generi alimentari, di abbigliamento, di prodotti per uso domestico, nonche' di alcolici di bassa ed alta gradazione in quanto ne sia autorizzata a norma di legge; j) l'acquisto e la gestione di macchinari, industrie agroalimentari, attrezzature e prodotti occorrenti all'attivita' professionale dei soci, e l'uso collettivo di macchine agricole preoccupandosi delle rispettive manutenzioni; k) la gestione di attivita' accessorie all'agricoltura per la distribuzione di acqua anche per l'irrigazione e di energia elettrica; l) la trasformazione fondiaria, il miglioramento dei terreni sia dei soci che condotti direttamente; m) la promozione per conto e nell'interesse dei soci dell'organizzazione e dell'esecuzione della difesa contro le malattie delle piante, usufruendo delle agevolazioni pubbliche e private previste dalle leggi vigenti; n) la gestione di attivita' zootecniche e di supporto sia in proprio, sia in nome e per conto dei soci; o) l'acquisto o l'alienazione di terreni ed altri beni immobili al fine di consentire, attraverso accorpamenti piu' idonei, una migliore e piu' razionale struttura fondiaria nella zona di competenza; p) la costruzione, sistemazione di strade poderali ed interpoderali di interesse dei soci; la manutenzione di aree a verde (a solo titolo esemplificativo e non limitativo, manutenzione di parchi e giardini), fossi, canali e fiumi di qualsiasi genere e delle aree contigue e le coltivazioni erbacee ed arboree e, a richiesta, quant'altro occorrente al migliore assestamento agronomico e produttivo delle aziende, previa acquisizione, ove necessario, di tutte le autorizzazioni di legge; q) le attivita' forestali, anche in associazione di imprese e per conto di consorzi ai quali la cooperativa abbia dato la propria adesione. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa aderisce alle associazioni di rappresentanza tutela e revisione del movimento cooperativo. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed oleari e loro derivati conferiti prevalentemente dai soci; - l'assistenza ai soci in tutto cio' che puo' concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura, agli stessi, di beni e servizi necessari e/o utili alla conduzione aziendale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tali attivita' sono definite con appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.
Parole chiaveProduttori Agricoli Pieve S. Luce Società Cooperativa Agricola opera nel settore Agricoltura, specializzandosi in Produzione di cereali. In base alla codifica ATECO, il codice 01.11.10 rappresenta: Coltivazione di cereali (escluso il riso).
I nomi alternativi di Produttori Agricoli Pieve S. Luce Società Cooperativa Agricola sono: "PRODUTTORI AGRICOLI PIEVE S. LUCE", "SOCIETA PRODUTTORI AGRICOLI PIEVE S. LUCE", "COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI PIEVE S. LUCE", "SOCIETA COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI PIEVE S. LUCE" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI AGRICOLI PIEVE S. LUCE".
Secondo la classificazione europea delle imprese, Produttori Agricoli Pieve S. Luce Società Cooperativa Agricola rientra nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 285.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.