Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 2) oggetto e scopo mutualistico la societa' ha per fine mutualistico le attivita' di cui all art. 2135 del codice civile ed all art. 1, comma 2 del d. Lgs. N. 228/2001, tra le quali, la raccolta, la lavorazione, conservazione, valorizzazione e commercio dei prodotti ortofrutticoli, sementieri, dei cereali dei soci e di quegli altri prodotti o attivita' legati al ciclo dell'agricoltura ai quali l'amministrazione della societa' decidesse di estendere la propria attivita'. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra' prevalentemente dei rapporti con i soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. Ha, altresi', lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo della produzione, conseguibile attraverso il perfezionamento della tecnica di coltivazione e la scelta delle varieta'. Tutelare nel miglior modo possibile gli interessi economici dei soci, promuovendo ed eseguendo nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le attivita' necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese anche la stipula o gestione di polizze assicurative nell interesse delle imprese agricole socie, assumendo eventualmente anche l incarico di subagente. Puo', inoltre, realizzare e gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili anche alimentati da biomasse, biocombustibili o biogas. In deroga a quanto sopra previsto, la cooperativa puo' svolgere, sia in proprio che per conto terzi, nell interesse di tutti i produttori agricoli soci e non soci, attivita' commerciale per l acquisto di materie utili all agricoltura, di attrezzature e macchine agricole ed in genere di tutto cio' che puo' riuscire utile ai produttori agricoli ed all agricoltura in generale assumendo anche la veste di rappresentante commerciale con deposito. Essa puo', inoltre, esercitare qualsiasi attivita' che abbia, comunque, carattere di accessorieta' in relazione a quella della produzione, lavorazione, trasformazione e commercio dei prodotti dei soci, che resta lo scopo principale della cooperativa e compiere tutte le operazioni di carattere immobiliare, mobiliare, industriale e finanziario, necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, od affine, o connesso al proprio, sempre per cifra precisata. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 legge 31 gennaio 1992 n. 59. La societa' potra' possedere immobili, terreni nonche' stabilimenti ed impianti comunque strumentali all'esercizio dell'impresa sociale.
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