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Il consorzio, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto il coordinamento delle attivita' dei consorziati, anche mediante l'acquisto in comune di beni e servizi, nonche' ogni altra attivita' tendente al consolidamento ed allo sviluppo delle imprese consorziate, anche mediante l'ottimizzazione delle politiche degli approvvigionamenti e delle strategie di vendita delle medesime. Il consorzio ha facolta' di agire sia in nome e per conto di tutti o di alcuni consorziati, sia in nome e per conto proprio, e potra' compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto consortile e cosi' tra l'altro: a) svolgere principalmente l'attivita' di acquisto in comune di beni e servizi; b) svolgere azioni pubblicitarie, espletare studi e ricerche di mercato, approntare cataloghi e predisporre qualsiasi altro mezzo promozionale; c) svolgere programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnologica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; d) prestare assistenza e consulenza tecnica e formazione professionale, creare marchi distintivi e marchi di qualita', nonche' coordinare le vendite dei prodotti, gestire centri di elaborazione dati, contabili o altri servizi in comune; e) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa', concedendo le opportune garanzie reali e personali; f) concedere fideiussioni, avalli, garanzie reali a favore di societa', enti o imprese aventi pertinenza diretta e indiretta con lo scopo consortile nei limiti della normativa tempo per tempo vigente o ricevere fideiussioni, avalli, garanzie reali; g) svolgere ogni altra attivita' nell'interesse comune delle imprese consorziate. Per il raggiungimento dell'oggetto consortile il consorzio potra' compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, industriale, tecnica, bancaria e assicurativa che sara' ritenuta utile o necessaria, assumere in misura non prevalente partecipazioni in altre societa' aventi oggetto analogo od affine, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Sono espressamente escluse dall'oggetto del consorzio le attivita' professionali protette, le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di factoring, alle societa' di leasing e societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dal consorzio.
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