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La societa' consortile costituisce l'organizzazione comune delle consorziate, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lett. D), del d. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s. M. I. , e si propone quindi di gestire unitariamente e complessivamente per i soci consorziati la promozione dell'immagine di gruppo, l'acquisizione di commesse, l'esecuzione di contratti, la fornitura di servizi e l'organizzazione imprenditoriale partecipando a gare d'appalto, da solo o insieme a terzi, e presentando le relative offerte in tutti i settori propri del suddetto d. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s. M. I. Ed in particolare si propone di promuovere lo sviluppo dell attivita' delle societa' consorziate attraverso la creazione di strutture fisse e servizi comuni al fine di operare in modo congiunto in particolar modo nel settore dei lavori pubblici e in particolare si prefigge quanto segue: a) la partecipazione a gare per l affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e attivita' tecnico amministrative ad essa connesse, in tutte le forma previste dal codice degli appalti; b) lo svolgimento degli incarichi di cui alla lettera a). Si propone inoltre di favorire lo sviluppo dei propri consorziati anche attraverso la diffusione della conoscenza dell esistenza e della potenziale attivita' sia della societa' consortile che dei consorziati, cosi' come delle caratteristiche peculiari di svolgimento delle loro attivita' anche in relazione all'ambiente cosi' come dei servizi professionali da loro offerti. Al fine del raggiungimento dello scopo finale di promozione e sviluppo delle attivita' professionali e di servizi dei consorziati, la societa' consortile potra' cosi' occuparsi di pubblicita', servizi comuni anche amministrativi, acquisti, promozioni e collocamento dei servizi professionali anche per conto delle entita' consorziate, eventualmente anche con l organizzazione di convegni di studi e/o di viaggi finalizzati alla promozione et simili. Sempre ai fini di cui sopra, la societa' consortile potra', fra l altro, possedere mobili, immobili, mobili registrati, cosi' come essere titolare di marchi di commercio, licenze di software, portali di internet e/o simili. Potra' svolgere altre attivita' che siano strettamente connesse a quelle elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti nonche' compiere ogni atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalita'. Sempre per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' consortile puo' avvalersi di qualunque agevolazione e beneficio previsto dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria, nonche' partecipare ad iniziative ed enti che svolgono attivita' similari. Al fine di realizzare i propri scopi, la societa' consortile potra' stipulare convenzioni e firmare contratti con enti pubblici e privati, fondazioni, societa' ed organismi, nazionali ed internazionali, che operano in settori inerenti alle attivita' della societa' consortile e potra' aderire ad altri consorzi o societa' consortili private, aventi oggetto affine a quello della societa' consortile. La societa' consortile, inoltre, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, di importazione ed esportazione e finanziarie con banche, istituti di credito e privati, compreso l accettazione ed il rilascio di garanzie, avalli e fidejussioni in genere, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale ancorche' non nei confronti del pubblico. Ai fini dell inquadramento, anche normativo, dell'attivita' consortile, si richiama qui, integralmente, in via generale quanto previsto dall'art. 6 della legge 21 maggio 1981 n. 240. In ogni caso la societa' non puo' esercitare attivita' che siano comunque riservate a soggetti non costituibili in societa' a responsabilita' limitata, ne' attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
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