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La cooperativa svolge la propria attivita', ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale. Conseguentemente, la cooperativa e' considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualita' prevalente (art. 111-septies disp. Att. C. C. ). A norma dell art. 2514 del codice civile troveranno applicazione nella cooperativa: 1. Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 2. Il divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori; 3. L obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381; facendo conseguire sia ai soci cooperatori che a terzi, beni e servizi di particolare rilevanza sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci e dei terzi suddetti. La cooperativa persegue quindi, unitamente all'interesse dei soci cooperatori, utenti e fruitori dei servizi sociali, finalita' generali di solidarieta' sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'eta' o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita dall'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa si propone di esercitare quale propria attivita' prevalente: - l'assunzione da parte di persone fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati sia italiani che esteri, di ogni qualsiasi lavoro relativo a: a) gestione di strutture per minori: - comunita' familiare; - comunita' educativa; - comunita' di pronta accoglienza; - comunita' alloggio; - gruppo appartamento; - centro socio educativo diurno; - asilo nido o nido d'infanzia; - micro nido. B) gestione per strutture per diversamente abili: - comunita' alloggio; - gruppo appartamento; - comunita' socio riabilitativa; - residenza socio sanitaria assistenziale per diversamente abili (rssa); - residenza sociale assistenziale per diversamente abili; - centro diurno socio educativo e riabilitativo; - centro sociale polivalente per diversamente abili per l'erogazione di servizi aperti alla partecipazione anche non continuativa di diversamente abili di cui all'art. 105 del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 che disciplina l'attuazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignita' e il benessere delle donne e degli uomini di puglia"; c) gestione di strutture per anziani: - comunita' alloggio; - gruppo appartamento; - casa alloggio; - casa di riposo; - residenza socio sanitaria assistenziale per anziani; - residenza socio assistenziale per anziani; - centro diurno. D) gestione di strutture per persone con problematiche psico sociali: - casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico sociali; - comunita' alloggio per ex - tossicodipendenti; - gruppo appartamento per ex tossicodipendenti. E) gestione di strutture per adulti con problematiche sociali: - comunita' alloggio per gestanti e madri con figli a carico; - gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico; - alloggio sociale per adulti in difficolta'; - centro di pronta accoglienza per adulti; - centro di accoglienza per persone sottoposte o gia' sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della liberta' personale; - centro sociale rieducativo per persone sottoposte o gia' sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della liberta' personale; - casa rifugio per donne vittime di violenza; - casa rifugio per persone vittime di tratta; f) gestione di servizi socio assistenziali: - servizio di segretario sociale; - sportello sociale; - servizio di pronto intervento sociale; - servizio sociale professionale; - servizio di assistenza domiciliare; - ludoteca; - centro ludico prima infanzia; - tutor; - servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili; - centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialita'; - educativa domiciliare; - sostegno genitoriale; - mediazione familiare; - comunita' familiare o casa famiglia; - affidamento familiare minori; - affido adulti; - affido anziani; - servizio civile degli anziani; - servizio di telefonia sociale; - servizi socio educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia; - servizi di contrasto della poverta' e della devianza; - servizi educativi per il tempo libero; - centro aperto polivalente per minori; - centro sociale polivalente per diversamente abili; - centro sociale polivalente per anziani; - centro anti violenza; - sportelli per l'integrazione socio sanitaria culturale degli immigrati; - autonomia gestionale dei soggetti privati e del privato sociale; - promozione della cultura e dei diritti umani, anche attraverso l'organizzazione spettacoli musicali, teatrali, concerti in genere, e simili; - interventi di sostegno e reinserimento sociale, attivita' di animazione con finalita' educative e di socializzazione; preformazione professionale e formazione lavorativa di persone handicappate e/o svantaggiate in genere; - trasporto/accompagnamento assistito e non di minori, anziani, disabili e svantaggiati in genere; - organizzazione e gestione del servizio di trasporto con ambulanza per l'emergenza urgenza (seu) 118 nonche' di tutti i servizi inerenti l'emergenza urgenza; - trasporto e soccorso di infermi e feriti mediante autolettiga e trasporto disabili; - trasporto di sangue liquidi e materiali biologici; - riabilitazione ed integrazione sociale di anziani, disabili e svantaggiati in genere; - assistenza infermieristica a carattere domiciliare o in centri di servizio opportunamente allestiti; - organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti; - animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero, attraverso l'organizzazione dei parchi giochi, ludoteca, biblioteche e simili; - gestione di laboratori polifunzionali giovanili; - gestioni di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato. La societa' cooperativa, nei limiti consentiti dalla legge, potra' compiere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie od utili per la realizzazione del progetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la societa' cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunita' la propria attivita' con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La societa' cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potra' infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 21 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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