Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa e' costituita per l'esclusivo perseguimento e conseguimento di finalita' di solidarieta' sociale nel campo dell'assistenza sociale integrativa e socio-sanitaria-domiciliare e residenziale nei confronti di persone handicappate e svantaggiate, essa inoltre tra le attivita' accessorie ed integrative e con il solo fine di completamento e di migliore fruibilita' delle stesse rispetto all'attivita' principale, potra' a) proteggere fasce economicamente svantaggiate; b) aiutare residenti in zone degradate socialmente; c) assistere soggetti diversamente abili; d) aiutare disoccupati da anni con difficolta' di inserimento; e) aiutare donne in particolare condizioni; f) aiutare ex tossicodipendenti anche tramite progetti di integrazione e di inserimento formativo; - istituzione e gestione di corsi di formazione professionale anche per portatori di handicap ed inabili; la societa' potra' avvalersi dei contributi di qualsiasi genere previsti dalle leggi comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di cooperazione; potra', inoltre, avvalersi degli incentivi messi a disposizione dalla cee, con particolare riguardo al fondo di rotazione e di quant'altro previsto nella sezione organica 2. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese con oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Inoltre ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. C) del d. Lgs. 460/1997 e' fatto divieto di svolgere attivita' diverse da quelle istituzionalmente e tassativamente previste per le onlus.
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