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Scopi e finalita' 1. L'associazione e' un ente apolitico, senza scopo di lucro e di diritto privato che si fonda sui valori della solidarieta', della correttezza, della responsabilita' sociale, del rispetto della dignita' umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attivita' ai principi di democrazia della struttura, nonche' di democraticita' e pari opportunita' senza alcuna distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di socio, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attivita' istituzionali. 2. Durante la vita dell'associazione e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. 3. L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, d. Lgs. 36/2021 e iscritta al registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche tenuto dal dipartimento per lo sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportivo dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7. 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalita' lo sviluppo e la diffusione di attivita' sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del calcio e piu' in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del coni e del registro delle attivita' sportive tenuto dal dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attivita' idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, nonche' la promozione dell'attivita' fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attivita' fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilita' di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacita', di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualita' della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie. L'associazione inoltre ha fra i suoi scopi istituzionali la valorizzazione dell'intera potenzialita' umana del soggetto (nell'ottica del "bravo cristiano e onesto cittadino" legato al metodo preventivo di don bosco). 4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potra', tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati: a) svolgere l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina dell'attivita' calcistica in generale e piu' in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del coni e del registro delle attivita' sportive tenuto dal dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri; b) organizzare e gestire le suddette attivita' sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale; c) partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati ed ogni altra attivita' legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale; d) formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche; e) organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi e invernali di perfezionamento delle attivita' sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; f) consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totlae delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacita' fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici; g) organizzare e gestire attivita' volte ad agevolare l'accesso alle suddette attivita' sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili. 5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del comitato internazionale olimpico (cio), del comitato olimpico nazionale italiano (coni), del comitato italiano paralimpico (cip) nonche' agli statuti, ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni e dal cip cui l'associazione stessa risulta affiliata. 6. L'associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva dilettantistica. 7. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle societa' e associazioni affiliate. 8. Laddove richiesto dalle normative federali, l'associazione s'impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni nonche', ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, dei rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti cosi' individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. 9. L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 "disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping" e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli organismi sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge. 10. L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attivita' al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla fsn, eps e dsa anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, d. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ. Ve mod. Ni ed int. Ni. 11. L'associazione potra' collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalita' similari, affini o complementari, con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. 12. Lo svolgimento dell'attivita' sportiva dell'associazione deve armonizzarsi con le iniziative di indole pastorale delle parrocchie dove si svolgono partite e allenamenti. Attivita' secondarie e strumentali 1. Nei limiti previsti dall'articolo 9, d. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, e' facolta' dell'associazione svolgere attivita' secondaria e strumentale, purche' strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: a) esercitare attivita' commerciali a supporto dell'attivita' sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione; b) cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti; c) gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprieta' che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici; d) gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e attivita' ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime; e) esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attivita' di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonche' centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attivita' di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa; f) organizzare e gestire attivita', servizi ed iniziative culturali e turistiche, legate e/o collegate all'attivita' sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualita' della vita; g) svolgere attivita' editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ecc. ), multimediale (dvd, cd, siti web, social media) e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attivita' sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue; h) esercitare attivita' ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati. 2. A fini organizzativi, l'associazione potra' acquisire a titolo di proprieta', locazione o comodato, locali, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attivita' o propedeutiche all'attivita' delle stesse. 3. L'associazione potra', inoltre, compiere operazioni immobiliari, locazioni, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalita' statutarie, prestare fideiussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui o finanziamenti con istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalita' perseguite dall'associazione.
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