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Art. 4 - scopo lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per la realizzazione di cio', la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento. Art. 5 - oggetto per il raggiungimento degli scopi, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, promuove e realizza le seguenti attivita', richiedenti il concorso di piu' attitudini lavorative e professionalita', che ne costituiscono l'oggetto sociale: 1) attraverso l'esplicazione di mezzi aziendali propri eccedenti la natura della prestazione intellettuale del singolo, acquisire commesse ed incarichi, direttamente o per mezzo dei soci, ai sensi di legge, da parte di committenti pubblici e privati, in italia e all'estero, per l'espletamento di attivita' di consulenza e ricerca tecnica, progettazione integrata, studi di fattibilita' e project management, studi, inchieste, assistenze, direzioni lavori, nel campo della pianificazione economica, della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, della geologia, dell'ingegneria civile, dell'ingegneria industriale, della ingegneria meccanica, dell'ingegneria energetica, della ingegneria integrata, dell'informatica applicata, dei sistemi di sicurezza e protezione, dell'ambiente e della nautica; 2) esercitare in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa-giuridica, attivita' di assistenza, promozione, studio e cura della formulazione di programmi economici e di fattibilita' in genere; di rilevazione ed elaborazione socio-economica e di indagini di mercato; di pianificazione territoriale e urbanistica, di progettazione ed esecuzione diretta o indiretta di impianti, di opere di ingegneria, di opere di sistemazione fondiaria o agraria; di complessi edilizi pubblici e privati, di infrastrutture; nonche' di attivita' ausiliarie delle precedenti; 3) svolgere servizi ed assistenze tecniche, indagini, analisi e prestazioni specialistiche nei campi di attivita' indicati ai precedenti punti 1) e 2), con personale ed attrezzature della cooperativa, in aiuto e per conto sia dei soci che di terzi committenti pubblici e privati; 4) conservare i progetti e gli studi fatti dalla cooperativa o dai soci, studi e progetti che rimarranno di proprieta' della cooperativa, salvi gli eventuali limiti di legge; 5) estendere, al di fuori del puro interesse operativo, le prestazioni dello studio, intendendo che rientri nei compiti della cooperativa la collaborazione con gli enti pubblici e privati che esplicano attivita' di interesse generale, quando le prestazioni stesse possono costituire un positivo contributo alla soluzione di particolari problemi; 6) favorire l'aggiornamento culturale e professionale dei soci, la previdenza, la mutua assistenza, con la fondazione di casse e di istituti che saranno governati da apposito regolamento interno da redigersi a cura del consiglio di amministrazione e da approvarsi da parte dell'assemblea generale dei soci, fermi restando i limiti di legge in materia; 7) acquisire e svolgere commesse, direttamente o a mezzo dei soci, ai sensi di legge, per studi, ricerche, inchieste, progetti, assistenze tecniche, da parte dello stato e di enti pubblici e privati; 8) promuovere studi e ricerche, anche in ambito normativo, nonche' inchieste tecnico-sociali correlate in senso lato alla pianificazione economico-territoriale, all'urbanistica, all'architettura, alla geologia, all'ingegneria ed all'ambiente; 9) predisporre uno o piu' uffici attrezzati con mobili, macchine, impianti, centri di servizio e produzione, biblioteca e quant'altro necessario per raggiungere le finalita' di cui ai precedenti punti e per raccogliere e conservare i progetti e gli studi di cui al punto 4) del presente articolo e per l'espletamento delle finalita' sociali; 10) l'esercizio di un'impresa di costruzioni edilizie, stradali e lavori affini, lavori di ingegneria in genere, l'esercizio di attivita' manifatturiere, nonche' l'assunzione in appalto di qualunque lavoro di progettazione, di costruzione di opere, di forniture di beni e servizi relativi ai settori di cui al presente articolo e, a titolo esemplificativo, salvi i rispettivi limiti di legge, quelli relativi a: a) edilizia civile, industriale, speciale e relativi impianti, ed opere murarie, in cemento armato normale, presollecitato e prefabbricato; b) nuove tecniche costruttive, opere di manutenzione, restauro e risanamento; c) opere infrastrutturali, come scavi e movimenti di terra in genere, lavori stradali ed autostradali, ferroviari, fluviali, marittimi, aeroportuali, costruzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature, depuratori, discariche e relativi impianti centrali, condotte elettriche e telefoniche e relativi impianti centrali, sistemazioni e difese idrauliche, agrarie e forestali, a lavori marittimi, ferroviari, dighe, ponti, gallerie; d) opere in carpenteria metallica e in legno, impianti tecnologici e lavori speciali per l'edilizia, impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia, commissionate in italia ed all'estero, sia da privati che da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, statali, parastatali, locali, regionali, da aziende e societa' di ogni genere, sia direttamente che per assegnazione da organismi consortili dei quali fa parte; e) l'assunzione in concessione, oltreche' della progettazione e costruzione, anche della gestione per il periodo indicato dal concedente, delle opere di cui ai precedenti punti, provvedendo altresi', ove previsto dalle committenze, pubbliche o private che siano, a contribuire direttamente o indirettamente e secondo le modalita' di cui alla legislazione vigente, alla realizzazione delle opere medesime; f) la rappresentanza e la commercializzazione di qualsiasi materiale o prodotto di settori industriali affini o connessi con il settore delle costruzioni nonche' di quelli riportati nell'oggetto sociale, da effettuarsi in proprio o per conto terzi; l'acquisto all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti, materiali, macchine, impianti e attrezzi, da rivendere anche a terzi, assumendone eventualmente la rappresentanza e il deposito; g) l'assunzione di rappresentanze di prodotti nazionali ed esteri affini o complementari; la vendita in italia e all'estero, sia a privati che a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, sovranazionali, statali, parastatali, locali, regionali, ad enti e societa' di ogni genere, sia direttamente che per assegnazione da organismi consortili dei quali fa parte, dei beni oggetto di rappresentanza e delle attivita' da impresa; h) l'esecuzione diretta od in collaborazione con altre cooperative o imprese o la concessione in subappalto degli appalti, lavori, opere, forniture e servizi assunti ai sensi del presente articolo; i) l'istituzione o la gestione di cantieri, stabilimenti, officine, cave, impianti e magazzini necessari per l'espletamento degli scopi e delle attivita' sociali; l) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la permuta, l'assunzione e la concessione in affitto di terreni, fabbricati e di qualsiasi altro bene immobile, in unita' immobiliari intere o frazionate; m) la fornitura, alle societa' cui la cooperativa partecipa direttamente od indirettamente, di servizi di natura amministrativa, tecnica e commerciale, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli scopi sociali; n) l'organizzazione ed esercizio di attivita' assistenziali, culturali, ricreative e mutualistiche in genere, sia direttamente sia partecipando ad enti mutualistici o cooperativi (della cui creazione puo' rendersi promotrice) che si propongono lo svolgimento delle attivita' suindicate. Qualsivoglia attivita' che comporti una committenza da parte di soggetti pubblici o ad essi giuridicamente equiparati dovra' essere svolta secondo le modalita' ed entro i limiti, in quanto applicabili, posti dal d. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, e successive modifiche e integrazioni. La societa' cooperativa potra' svolgere le attivita' costituenti l'oggetto sociale fermo restando che qualsivoglia incarico relativo allo svolgimento di attivita' di progettazione e di consulenza e di ogni altra attivita' astrattamente riservata dalla legge alle professioni protette deve considerarsi meramente strumentale all'oggetto sociale medesimo e dovra' essere espletata, nei limiti normativi tempo per tempo vigenti, esclusivamente da professionisti nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti di settore, laddove le attivita' intellettuali sopra indicate rappresentano una mera parte del processo produttivo interno alla societa' e non, gia', il servizio diretto offerto dalla medesima. Parimenti, qualsivoglia attivita' elencata nel presente articolo dovra' esercitarsi e interpretarsi fermi restando i limiti di legge, rimanendo esclusa in concreto ogni attivita' che debba costituire oggetto esclusivo secondo la legge tempo per tempo vigente, ovvero che richieda requisiti genetici non rispettati dalla cooperativa. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in ogni caso con esclusione di ogni attivita' riservata ai sensi di legge, la societa' potra' altresi' compiere qualsiasi atto od operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare che abbia comunque relazione con lo scopo sociale, potendo cosi', a titolo esemplificativo e non tassativo: a) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali opportune; b) acquisire quote o partecipazioni di aziende, imprese, societa' ed enti di ogni tipo, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; c) partecipare, quale associante o associato, ad iniziative finanziarie, commerciali e industriali; d) assumere o concedere mandati di agenzia e/o rappresentanza; e) prestare e concedere, per obbligazioni della societa' o anche di terzi, garanzie reali e/o personali sia nei confronti di istituti di credito o sia verso terzi soggetti in genere. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia, potendo istituire una sezione di attivita', da disciplinarsi con apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti e secondo le modalita' di legge. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e, in generale, qualsivoglia attivita' oggetto di specifica riserva di legge e/o che debba esercitarsi in via esclusiva o necessiti di requisiti formali e sostanziali non sussistenti in capo alla societa'.
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