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Oggetto della cooperativa sono le attivita' socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti: 1) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione di tutte le strutture logistiche e dotazioni strumentali necessarie per l'esercizio di attivita' diagnostica e terapeutica nei campi sociosanitari ed educativi a titolo esemplificativo e non esaustivo strutture quali: ambulatori, poliambulatori, palestre, centri diurni e sociali, centri socio-educativi, case albergo, comunita' alloggio, case di riposo, strutture protette e r. S. A. (residenze sanitarie assistite), centri di riabilitazione e lungodegenza, case di cura e reparti ospedalieri, day hospital, stabilimenti per cure termali, ospedalizzazione e servizi socio sanitari strutturali al domicilio di utenti; 2) assistenza domiciliare a portatori di handicap anziani e minori anche attraverso l'impiego di apparecchiature telematiche, teleassistenza, telesoccorso e telemedicina; 3) attivita' di formazione e progettazione di servizi socio sanitari ed educativi. La cooperativa potra' svolgere altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attivita' sociali; b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; c) dare adesione e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvigionamenti ed il credito; d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. Ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi, purche' iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal consiglio di amministrazione; il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.
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