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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, il suo orientamento alla solidarieta' sociale, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - strutture sanitarie e/o socio sanitarie ad alta, media e bassa intensita' assistenziale per minori e/o adulti con disturbo mentale e di/o dipendenza da sostanze psicotrope, come definiti e disciplinati dalla normativa vigente - comunita' terapeutiche per minori tossicodipendenti; come definiti e disciplinati dalla normativa vigente - comunita' alloggio per minori di tipo sociale come disciplinate dalla normativa vigente; - comunita' di accoglienza e/o servizi rivolti alle donne vittime di violenza anche con figli minori; - case famiglia o strutture per persone con disabilita' fisica o mentale, sia per conto di enti pubblici che in forma privata come definiti e disciplinati dalla normativa vigente: - residenze sanitarie ed assistenziali per anziani; come definiti e disciplinati dalla normativa vigente; - case protette per anziani come definiti e disciplinati dalla normativa vigente - servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a domicilio come definiti e disciplinati dalla normativa vigente; - strutture sociali in genere come definite dell'allegato alla delib. G. R. N. 38/14 del 24. 7. 2018 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveL'attività di Promozione Società Cooperativa Sociale si colloca nel settore Servizi alle famiglie, specificatamente in Servizi sanitari. Secondo la classificazione ATECO, il codice 88.99.00 indica: Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca.
L'azienda Promozione Società Cooperativa Sociale è nota anche con le denominazioni: "PROMOZIONE", "SOCIETA PROMOZIONE", "COOPERATIVA PROMOZIONE", "SOCIETA COOPERATIVA PROMOZIONE" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE".
Secondo i criteri europei, Promozione Società Cooperativa Sociale è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 8.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.