Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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- attivita' di mediazione creditizia di cui all'art. 128 sexies del testo unico bancario, nonche' le attivita' connesse o strumentali; tale attivita' sara' svolta in piena autonomia, nell'assoluta indipendenza dalle parti. Tale attivita' verra' svolta sotto la vigilanza dell'organismo avente personalita' giuridica di diritto privato previsto dall'art. 128 undecies del testo unico bancario e a tal fine tale organismo provvedera' all'iscrizione del mediatore creditizio nell'apposito elenco previsto dalla legge previa verifica dei requisiti normativi previsti. Ai sensi di legge, al mediatore creditizio e' vietato concludere contratti, nonche' effettuare per conto di banche o intermediari finanziari l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito; potra' invece il mediatore creditizio raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo; detta attivita' potra' essere svolta: a) tramite collaboratori e/o dipendenti, o direttamente, mediante specifici punti di consulenza, o tramite internet o telefonicamente; b) attraverso la promozione, sottoscrizione e gestione di accordi o convenzioni con banche ed assicurazioni per la proposta e vendita di prodotti bancari ed assicurativi in quanto tale attivita' sia strumentale o accessoria alla mediazione creditizia; c) l'attivita' di formazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento professionale, culturale, sociale, scolastico, anche in via permanente, mediante l'ideazione, realizzazione, promozione, organizzazione e gestione, anche per corrispondenza, di corsi di formazione, convegni, seminari di studio ed aggiornamento, dei mediatori creditizi, in particolare in ordine alle materie della mediazione creditizia, dell'antiriciclaggio, dell'usura, della trasparenza e tutela dei dati personali; d) la promozione, anche attraverso la rete internet, di affari assicurativi, senza rappresentanza, al fine di vendere sul mercato prodotti e servizi assicurativi in quanto tale attivita' sia connessa o strumentale alla mediazione creditizia; e) l'offerta - anche attraverso la carta stampata, la rete internet, supporti informatici, televisione, radio ed altri mezzi di comunicazione - di servizi informativi ed esplicativi dei prodotti bancari, di credito ed assicurativi, finalizzata alla promozione della conclusione dei contratti succitati (mutui, leasing mobiliare ed immobiliare). Per il compimento di tale attivita' la societa' potra' compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, e potra' assumere cointeressenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, purche' nei limiti dell'articolo 2361 c. C. In imprese e societa' aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio. La societa' potra' raccogliere dei finanziamenti dai soci stessi, ma nel rispetto della deliberazione cicr 3 marzo 1994 emanata ai sensi dell'articolo 11 del dlgs 1 settembre 1993 numero 385 e pertanto i finanziamenti potranno essere effettuati solo da soggetti aventi la qualita' di socio da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale, risultante dall'ultimo bilancio approvato. Le anticipazioni dei soci in favore della societa' a titolo di finanziamento si considerano infruttifere di interessi o di altre utilita' a meno che risulti diversamente da apposita delibera assembleare. In ogni caso i finanziamenti dei soci dovranno tener conto del disposto dell'art. 2467 codice civile. E' fatto divieto alla societa' di esercitare qualunque altro tipo di attivita'. "
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