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La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': - attivita' di verifica, analisi, stima, perizia, valutazione, ispezione tecnica indipendente di terza parte; - attivita' di ispezione secondo le norme: uni cei en iso/iec 17020 criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attivita' di ispezione"; uni 10721 -servizi di controllo tecnico per le nuove costruzioni"; le linee guida ea-iaf e uni applicabili; regolamento accredia per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo a; regolamenti tecnici accredia applicabili; - le attivita' ispettive potranno generalmente riferirsi a opere e impianti, patrimoni immobiliari ed infrastrutture, progetti, iniziative di sviluppo immobiliare, cantieri, prodotti e componenti, servizi, appalti e concessioni, contenziosi e riserve, finanziamenti, garanzie assicurative, sinistri assicurativi. La societa' potra', inoltre, svolgere l'attivita' di esperto indipendente di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5), del testo unico della finanza - decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. Tuf) e s. M. I. . La societa', nell'ambito di riferimento delle ispezioni secondo la suddetta norma uni cei en iso/iec 17020, effettuera' l'attivita' ispettiva solo in assenza di situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialita' dell'attivita' ispettiva stessa. Inoltre, in fase di acquisizione di incarichi nell'ambito di operativita' secondo la suddetta norma, la societa' procedera' a verificare il possesso delle adeguate competenze a svolgere l'incarico nonche' le congruenze con il proprio scopo di accreditamento. Il tutto sia direttamente che indirettamente, anche avvalendosi di terze parti ove necessario, per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia in italia che all'estero. Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle necessarie licenze ed autorizzazioni, nonche' incarichi e quant'altro necessario ai fini dell'espletamento delle predette attivita'. La societa' potra' compiere, in forma diretta o indiretta, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale. La societa' potra', inoltre, nei limiti previsti dalla legge, assumere interessenze, quote e/o partecipazioni anche azionarie in altre imprese, societa' od enti ed organismi di qualsiasi natura, italiani e/o stranieri costituiti e/o costituendi con oggetto uguale, affine o complementare al proprio e, sempre in detto ambito, partecipare a consorzi, societa' consortili, associazioni, raggruppamenti o altre aggregazioni di imprese e stipulare joint-ventures con partners italiani e/o esteri. In ordine a quanto precede sono escluse le partecipazioni nelle societa' di intermediazione mobiliare (sim) e, in ogni caso, ove si verificasse l'ipotesi di partecipazioni attraverso titoli non nominativi o al portatore, queste ultime saranno possibili solo con il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e sue ss. Mm. Ii. , per quanto attiene l'intervento degli intermediari abilitati, il tutto al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico. La societa' potra' compiere inoltre, in via sussidiaria e mai nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, ed assumere, sempre in via sussidiaria e non prevalente rispetto all'oggetto sociale e, comunque, non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre societa', consorzi o raggruppamenti di impresa o partecipare ad altre forme di aggregazione tra societa' od enti in genere, costituite o costituende, in italia ed all'estero, aventi oggetto connesso al proprio. E' espressamente esclusa ogni attivita' demandata ad ordini professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 1' settembre 1993 n. 385, salvo quanto sopra detto. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti la responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.
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