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La societa' ha per oggetto esclusivo, ai sensi dell articolo 7. 1, comma 4 e comma 5, della legge n. 130 del 30 aprile 1999, il compito di acquisire, gestire e valorizzare (anche tramite alienazione) nell ambito e nell'interesse esclusivo dell operazione di cartolarizzazione da perfezionarsi presumibilmente entro il primo trimestre dell'anno 2021 e da realizzarsi da parte di pillarstone italy spv s. R. L. (comparto "leasing"), (una societa' a responsabilita' limitata unipersonale, con sede in piazza degli affari n. 2 20123 milano, costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di milano monza brianza - lodi 09240880964), cartolarizzazione avente ad oggetto crediti pecuniari, derivanti da contratti di locazione finanziaria, qualificati come deteriorati ai sensi delle disposizioni dell autorita' di vigilanza competente, ceduti e/o da cedersi a pillarstone italy spv s. R. L. (comparto leasing ) da parte di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del tub, aventi sede legale in italia (la cartolarizzazione ) - i beni oggetto dei predetti contratti di locazione, i relativi contratti di locazione finanziaria, se ancora in essere (ivi inclusa la facolta' di incassare il corrispettivo convenuto per l esercizio da parte dell utilizzatore dell opzione di riscatto) ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti con espressa esclusione dell attivita' di acquisto dei crediti derivanti dai predetti contratti di locazione finanziaria, crediti che, invece, saranno ceduti direttamente alla societa' pillarstone italy spv s. R. L. (comparto leasing ) nel contesto della cartolarizzazione. La societa' svolgera', pertanto, funzioni di mera acquisizione, detenzione e gestione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti contratti di locazione finanziaria relativi ai crediti oggetto della cartolarizzazione, trattandosi di attivita' finalizzata al mantenimento del rapporto di accessorieta' dei beni/rapporti giuridici rispetto ai crediti oggetto della cartolarizzazione. Resta in ogni caso escluso l esercizio di ogni attivita' di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico e, in particolare, sia l'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria che l'esercizio dell'attivita' di acquisto a titolo oneroso di crediti. In conformita' alla legge n. 130/99, le somme in qualsiasi modo rinvenienti dalla detenzione, gestione o dismissione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti contratti di locazione finanziaria relativi ai crediti oggetto della cartolarizzazione, sono dovute dalla societa' a pillarstone italy spv s. R. L. , sono assimilate, agli effetti della legge n. 130/99, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nel contesto della cartolarizzazione e al pagamento dei costi dell operazione medesima. La societa' verra' consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario e, al termine dell operazione, verra' liquidata. La capacita' di indebitamento della societa' non potra', comunque, eccedere l ammontare necessario al finanziamento dell acquisto, detenzione, gestione e valorizzazione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti contratti di locazione finanziaria, nonche', piu' in generale, dei beni a garanzia dei crediti oggetto della cartolarizzazione. Per il raggiungimento dei fini di cui sopra, la societa' potra' compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell interesse sociale e potra' stipulare contratti di finanziamento in qualita' di prenditore. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi dell art. 7. 1 della legge 130 del 1999 sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell art. 2, comma 3, lettera c) della predetta legge ovvero da un soggetto abilitato all esercizio dell attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 dell art. 7. 1 della legge 130 del 1999.
Parole chiaveIl codice di attività ATECO 64.91.00 corrisponde a: Leasing finanziario.
Il capitale sottoscritto ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.