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La cooperativa, nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e seguenti del codice civile, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta di bisogni di persone, come definito dalla legge dell'08/11/1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In particolare la cooperativa si propone di esercitare, con la prevalente opera dei soci ed attraverso il lavoro da essi conferito, un'impresa che ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': - attivita' di fisioterapia e riabilitazione in genere; - assistenza sociale e sanitaria, la prevenzione, il recupero, la riabilitazione; - consulenze specialistiche inerenti l area riabilitativa; - trasporto e assistenza di pazienti stabili (anziani, disabili etc. . ), presso strutture ospedaliere, centri diagnostici e di analisi, studi medico specialistici, riabilitativi; - organizzazione di servizi sanitari (medici, infermieristici e riabilitativi), assistenza domiciliare, avvalendosi dell'opera di professionisti abilitati; - formazione e aggiornamento sia in ambito pubblico che privato. La societa' cooperativa, nei limiti in cui le disposizioni legislative lo consentono, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarra' di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge. La cooperativa, tra l'altro per il raggiungimento degli scopi sociali, potra' acquistare, vendere e permutare beni immobili e diritti, dare e concedere appalti e sub-appalti, compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie e commerciali che riterra' utili ed opportune, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' aventi oggetto analogo o connesso al proprio, come attivita' non prevalente, non sussidiaria, al solo fine di investimento stabile e non di collocamento. La cooperativa potra' inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e immobiliare che si rendesse necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale. Le attivita' di cui al precedente comma, la societa' potra' compierle solo in quanto strumentali all'oggetto sociale, non potendo quindi essa svolgere quelle attivita' che le leggi 1/91, 197/91 e 385/93 riservano unicamente alle societa' che dispongono dei requisiti da esse previste.
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