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Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della legge 142/01. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Articolo 4 la cooperativa, che potra' svolgere ogni attivita' economica e commerciale organizzata direttamente od indirettamente purche' finalizzata al conseguimento dei suoi scopi sociali, nei limiti della normativa vigente e, previo ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla legge, ha per oggetto: - il commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali edili, macchine e attrezzature per edilizia; - il commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli; - il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico (articoli igienico-sanitari), articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio; - il commercio al dettaglio ambulante di qualsiasi prodotto sopra elencato anche di prodotti alimentari e bevande; - il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto sopra indicato, effettuato via internet, televisione, radio, telefono; - l'attivita' di lavori generali di costruzione, riparazione, trasformazione e manutenzione di immobili direzionali, civili, residenziali, commerciali, industriali, agricoli, agricolo-industriali, turistico alberghieri e di qualsiasi altra specie, per la successiva vendita, la permuta, la locazione, l'affitto di beni immobili di qualsiasi tipo e genere, l'acquisto anche frazionato, di appartamenti, magazzini, uffici, negozi, padiglioni e di qualsiasi immobile con altra destinazione; - la locazione e la gestione di immobili ivi compreso la sublocazione, l'acquisto, la ristrutturazione, ivi compreso la bonifica e smaltimento dell'amianto, e la vendita di tutte le tipologie di immobili sopra detti nei limiti di legge. La compravendita di immobili ed aree di qualsiasi genere e destinazione urbanistica; l'assunzione di appalti a mezzo licitazioni od a trattativa privata di opere sia pubbliche che private; - la costruzione di opere civili ed industriali di varia natura: lavori di terra, sbancamenti, costruzione di gallerie, ponti, dighe; costruzioni di tipo ferroviario, marittimo ed idraulico, nonche' la realizzazione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, impiantistica elettrica ed idraulica, lavori di difesa e sistemazione idraulica, agraria e forestale, opere di urbanizzazione, verde pubblico ed arredo urbano, in proprio e per conto terzi; - la preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno; - la demolizione e la preparazione del cantiere edile; - la fabbricazione di elementi da costruzione in metallo; - il completamento e la finitura di edifici; - il noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile; - la ristrutturazione ed il restauro architettonico di immobili monumentali, scavi archeologici; - la fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio, taglio, piallatura del legno, carpenteria in legno, falegnameria per l'edilizia e imballaggi di altri prodotti in legno; - la fabbricazione di articoli in gomma e di materie plastiche; - la fabbricazione di prodotti per l'edilizia in calcestruzzo, cemento, gesso, ceramica, terracotta, mattoni, tegole, taglio, modellatura, finitura di pietre per usi domestici e ornamentali; - la fabbricazione di elementi da costruzione in metallo: utensileria, articoli di bulloneria, cisterne, serbatoi, contenitori in metallo, lavori di meccanica generale, riparazione e manutenzione di prodotti in metallo; - la fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita', schede elettroniche, componenti elettronici, batterie di pile, accumulatori elettrici, forni, bruciatori, sistemi di riscaldamento, installazione di macchine ed apparecchiature industriali, macchine e apparecchi di sollevamento; - l'attivita' di traslochi, facchinaggio, pulizia generale (non specializzata) di edifici, pulizia a vapore su edifici privati e industriali, magazzini, depositi, supermercati; - l'attivita' di trasporti per conto dei terzi; a tale attivita' principale potra' accompagnarsi, quale attivita' sussidiaria ed accessoria alla precedente, il trasporto di cose in conto proprio mediante utilizzo di mezzi in proprieta' o in usufrutto, avente ad oggetto beni materiali e merci in genere di proprieta' della stessa societa'. Il tutto fermo restando che il materiale esercizio di tale attivita' resta subordinato al rilascio delle apposite licenze e/o autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia e alla preventiva iscrizione agli albi di competenza; - la manutenzione e la riparazione di autoveicoli; - la riparazione di carrozzerie di autoveicoli; - la riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli; - la riparazione e la sostituzione di pneumatici per autoveicoli; - l'attivita' di autolavaggio e altre attivita' di manutenzione lavaggio auto; - il commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle; - il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati; - il commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti non alimentari; - la produzione di software, consulenza informatica e attivita' connesse nei limiti della normativa tempo per tempo vigente. Il tutto nel rispetto della normativa che disciplina le materie sopra descritte e con esclusione delle attivita' riservate dalla legge alle professioni protette od a soggetti per i quali la legge prevede particolari requisiti e delle disposizioni di cui al d. Lgs. 16 marzo 1999 n. 79. Potra', inoltre, stipulare contratti di rete in virtu' di quanto previsto dall'articolo 3 del d. L. N. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009 e dall'articolo 42 del d. L. N. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Potra' assumere tutti i suddetti lavori da enti pubblici, statali, parastatali, locali, da aziende private, o da privati, sia direttamente che tramite organismi consortili. La cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro. Il ricavato dell'attivita' svolta dai soci cooperatori e' conferito alla cooperativa. La cooperativa ripartisce fra tutti i soci cooperatori il ricavato del lavoro secondo i criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa potra' infine svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale amministrativa e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o connesse sia direttamente che indirettamente ai medesimi, ivi compresa la concessione di garanzie anche reali in favore dei propri soci o di soggetti terzi. A titolo esemplificativo, la cooperativa potra': a. Integrare la propria attivita' con quella di altri enti, cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi associazioni, nonche' assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese costituite o costituende, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, qualsiasi sia la loro forma giuridica; b. Concedere avalli, cambiali, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, enti, cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; c. Promuovere e stimolare forme di raccolta di prestiti, unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che infruttifero, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall'assemblea dei soci; e' pertanto esclusa tassativamente la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma; d. Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammortamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Tali attivita' connesse dovranno avere carattere non prevalente ed essere indirizzate al miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' che la legge riserva a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Dette attivita' complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle leggi bancarie vigenti e segnatamente della l. 197/1991, e pertanto non potranno essere mai svolte nei confronti del pubblico ma con istituti bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla societa'.
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